Art. 4 Conferma di validita' della patente di guida in via telematica 1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica e' redatta sulla base di modalita' definite con provvedimento del Ministero della salute. 2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell'allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni; b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validita'. 3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 2 del presente decreto, che e' stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.