Art. 4 
 
 
            Conferma di validita' della patente di guida 
                          in via telematica 
 
  1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art.  3,  il
medico o, se del caso, la commissione medica  locale  procedono  alla
trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione  medica.  La
relazione medica e' redatta sulla  base  di  modalita'  definite  con
provvedimento del Ministero della salute. 
  2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione
medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico
e conforme all'allegato 1 del presente decreto.  Alla  maschera  sono
allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del  titolare  di
patente  nella   specifica   sezione   dell'allegato   1.   Eventuali
prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per  il  veicolo
sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli
specifici codici e sub-codici  di  cui  all'allegato  I  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni; 
    b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione  di
pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni; 
    c) comunicano al sistema informatico, usando  l'apposito  comando
presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di
conferma di validita'. 
  3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2,  il
sistema informatico genera  la  ricevuta  dell'avvenuta  conferma  di
validita' della patente di guida di cui all'art. 3  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme
all'allegato 2 del presente decreto, che  e'  stampata  e  consegnata
immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e  timbro
del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente
della commissione medica locale.