Art. 5 Esito negativo della conferma di validita' della patente di guida in via telematica 1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validita' della patente di guida, se: a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 3; b) se vi e' discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi; c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale; d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente. 2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale e' apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione e' esibita in originale e prodotta in copia presso l'ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove e' stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, e' valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validita' ed invita il conducente e' invitato a recarsi presso una commissione medica locale. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validita' ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.