Art. 5 
 
 
             Esito negativo della conferma di validita' 
              della patente di guida in via telematica 
 
  1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente
di  proseguire  nelle  ulteriori  operazioni  utili  al  rinnovo   di
validita' della patente di guida, se: 
    a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1,  comma
3; 
    b) se  vi  e'  discordanza  tra  i  dati  presenti  nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente
da rinnovarsi; 
    c) se il titolare di patente ha adito un  medico  monocratico  ma
ricorra una delle condizioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, o se  dall'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla
guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita  presso  una
commissione medica locale; 
    d) se nell'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida  sono
presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente. 
  2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore  o,  se
del caso, la commissione medica locale,  su  richiesta  del  titolare
della patente, possono comunque procedere, in caso di esito  positivo
della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica, di cui all'art. 1 del  decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  9  agosto  2013,   conforme
all'allegato 1, su supporto cartaceo non in  bollo,  sulla  quale  e'
apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare  della
patente di guida. Tale  certificazione  e'  esibita  in  originale  e
prodotta   in   copia   presso   l'ufficio   della    motorizzazione,
territorialmente  competente  in  ragione  del  luogo  ove  e'  stata
effettuata la visita medica, unitamente ad  una  seconda  fotografia,
identica a quella  autenticata,  ed  alla  domanda  di  emissione  di
duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su
apposito modello relativo alle  operazioni  di  motorizzazione  sulla
patente di  guida.  La  ricevuta  di  presentazione  dell'istanza  di
duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti
del certificato medico, e' valida ai  fini  della  circolazione  fino
alla consegna del duplicato della patente di guida,  rinnovata  nella
validita', e  comunque  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
rilascio. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c),  il  medico  monocratico
adito non effettua la visita medica per la conferma di  validita'  ed
invita il conducente e' invitato a  recarsi  presso  una  commissione
medica locale. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico  certificatore
o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita
medica per la conferma di  validita'  ed  invitano  il  conducente  a
recarsi presso un ufficio della  motorizzazione,  per  verificare  la
natura dell'ostativo riscontrato e, se  del  caso,  regolarizzare  la
propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca,  sospensione  o  revisione
della  patente  nella  predetta  anagrafe  comporta,  in  ogni  caso,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.