Art. 8 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo. 2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu' esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2013 Il Capo Dipartimento: Fumero