IL COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78,  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995; 
  Visto il capitolo XI-2  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS  '74),  resa
esecutiva con legge 23  maggio  1980,  n.  313,  nella  sua  versione
aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi  e
delle strutture portuali (ISPS Code,  di  seguito  denominato  Codice
ISPS); 
  Visto l'art. 6 del  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136
("Attuazione della  direttiva  2008/106/CE  concernente  i  requisiti
minimi di formazione per la gente di mare"); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n.
211  ("Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti"); 
  Visto  il  modello  di  corso  3.26  dell'Organizzazione  Marittima
Internazionale riguardante l'addestramento  del  personale  marittimo
con "designati" compiti di security; 
  Visto  il  programma  nazionale  di  sicurezza   marittima   contro
eventuali  atti  illeciti   intenzionali,   approvato   con   decreto
ministeriale prot. n. 83/T del 20  giugno  2007,  ed  in  particolare
l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto  ministeriale  19
agosto 2009, n. 697; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  il  trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne  -  Divisione  1  -  Personale
marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013; 
  Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011,  n.
136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione per la gente di  mare"),  prevede  che
l'addestramento  dei  lavoratori  marittimi  sia  demandato  ad   una
specifica attivita' formativa oggetto di corsi  tenuti  da  istituti,
enti e societa' ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con  provvedimenti
dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba
disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni  d'esame  per
l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei
lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al  comma
3 del citato art. 6; 
  Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto  previsto  dalla
regola VI/6 dell'annesso  alla  Convenzione  STCW,  relativamente  ai
requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento   del   pesonale
marittimo  destinato  a  prestare  servizio  su  navi  soggette  alla
normativa di maritime security; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. E' istituito il corso di  formazione  ed  addestramento  per  il
personale marittimo addetto a mansioni di security. 
  2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie  per  assolvere  alle
competenze riportate nella  colonna  1  della  tabella  A-VI/6-2  del
codice STCW.