Art. 3 
 
 
                 Esame e attestato di addestramento 
 
  1. La valutazione delle competenze acquisite dal  frequentatore  e'
effettuata  dal  responsabile  del   corso   ovvero   dall'istruttore
certificato, tramite un esame finale che  garantisce  la  valutazione
oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e  della  capacita'  di
applicare i contenuti dell'indottrinamento. 
  2.  Al  superamento  dell'esame  a  ciascun   frequentatore   viene
rilasciato  un  attestato  di  addestramento  conforme   al   modello
riportato nell'allegato B), i  cui  estremi  sono  annotati,  a  cura
dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce  al  certificato  di
cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.