Art. 4 Addestramento per la familiarizzazione alla security 1. I marittimi da destinare all'assolvimento di mansioni di security, in possesso dell'attestato di cui all'art. 3, prima di essere assegnati a tali compiti ricevono un addestramento per la familiarizzazione con i compiti e le responsabilita' assegnate. 2. La familiarizzazione in materia di security e' condotta dall'ufficiale addetto alla security della nave (SSO) oppure dall'agente di security della societa' di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO). 3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al comma 2.