Art. 4 
 
 
        Addestramento per la familiarizzazione alla security 
 
  1.  I  marittimi  da  destinare  all'assolvimento  di  mansioni  di
security, in possesso dell'attestato di  cui  all'art.  3,  prima  di
essere assegnati a tali compiti  ricevono  un  addestramento  per  la
familiarizzazione con i compiti e le responsabilita' assegnate. 
  2.  La  familiarizzazione  in  materia  di  security  e'   condotta
dall'ufficiale  addetto  alla  security  della  nave   (SSO)   oppure
dall'agente di security  della  societa'  di  gestione  (CSO)  o  suo
sostituto (DCSO). 
  3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al
comma 2.