Art. 5 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono esentati dalla frequenza  del  corso  di  cui  al  presente
decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di  security
previsto dal punto 8.4 della scheda n. 6 del programma  nazionale  di
sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014
un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso  degli  ultimi
tre anni, svolgendo a bordo compiti di security. 
  2. Ai marittimi di cui al comma 1  e'  rilasciato,  dall'agente  di
security  della  societa'  di  gestione  (CSO),   un   attestato   di
addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi  sono
annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce  al
certificato di cui all'Allegato VII al decreto legislativo  7  luglio
2011, n. 136. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 dicembre 2013 
 
                                    Il comandante generale: Angrisano