Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di security previsto dal punto 8.4 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni, svolgendo a bordo compiti di security. 2. Ai marittimi di cui al comma 1 e' rilasciato, dall'agente di security della societa' di gestione (CSO), un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all'Allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2013 Il comandante generale: Angrisano