Art. 12 Capo della Segreteria del Presidente 1. Il Presidente, sentita la Commissione, nomina il responsabile della propria Segreteria, scelto tra i funzionari apicali in servizio, in possesso di una comprovata esperienza pluriennale nel settore delle relazioni istituzionali. 2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorita' ed e' rinnovabile. Il Capo della Segreteria del Presidente continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore. 3. L'Autorita' determina, come indennita' di funzione, la remunerazione annua spettante al Capo della Segretaria del Presidente, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia. 4. Il Capo della Segreteria, secondo le direttive del Presidente, svolge attivita' di supporto alle funzioni e all'espletamento dei compiti del Presidente, provvedendo, in particolare, al coordinamento dei suoi impegni, curandone i contatti, l'agenda e la corrispondenza, nonche' i rapporti con i soggetti esterni. 5. Coordina l'organizzazione degli eventi, per gli aspetti che interessano l'Autorita', svolgendo attivita' di rappresentanza e di relazioni pubbliche.