Art. 12 
 
 
                Capo della Segreteria del Presidente 
 
  1. Il Presidente, sentita la Commissione,  nomina  il  responsabile
della  propria  Segreteria,  scelto  tra  i  funzionari  apicali   in
servizio, in possesso di una comprovata  esperienza  pluriennale  nel
settore delle relazioni istituzionali. 
  2.  La  nomina  ha  durata  corrispondente  a  quella  del  mandato
dell'Autorita' ed  e'  rinnovabile.  Il  Capo  della  Segreteria  del
Presidente continua ad esercitare le  funzioni  sino  alla  eventuale
nomina del successore. 
  3.  L'Autorita'  determina,  come  indennita'   di   funzione,   la
remunerazione  annua  spettante  al   Capo   della   Segretaria   del
Presidente, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia. 
  4. Il Capo della Segreteria, secondo le direttive  del  Presidente,
svolge attivita' di supporto alle  funzioni  e  all'espletamento  dei
compiti del Presidente, provvedendo, in particolare, al coordinamento
dei suoi impegni, curandone i contatti, l'agenda e la corrispondenza,
nonche' i rapporti con i soggetti esterni. 
  5. Coordina l'organizzazione degli  eventi,  per  gli  aspetti  che
interessano l'Autorita', svolgendo attivita' di rappresentanza  e  di
relazioni pubbliche.