Art. 13 
 
 
                           Ufficio stampa 
                 e della comunicazione istituzionale 
 
  1.  L'Ufficio  stampa  e  della  Comunicazione  istituzionale  cura
l'immagine  pubblica   della   Commissione,   anche   attraverso   il
coordinamento del Sito internet, la redazione di comunicati,  note  e
dichiarazioni. Si occupa, altresi', dei rapporti con la stampa e  con
gli altri organi di informazione, nonche' della rassegna della stampa
quotidiana e periodica. 
  2.  La  Commissione,  su  proposta  del   Presidente,   nomina   il
responsabile dell'Ufficio, scelto tra il  personale  di  ruolo  negli
organismi  pubblici  o  tra  esperti  della  comunicazione,  iscritti
all'Albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. 
  3.  La  nomina  ha  durata  corrispondente  a  quella  del  mandato
dell'Autorita' ed e' rinnovabile. Il Responsabile dell'Ufficio Stampa
continua ad esercitare le funzioni sino  alla  eventuale  nomina  del
successore. 
  4.  L'Autorita'  determina,  come  indennita'   di   funzione,   la
remunerazione annua spettante al Responsabile dell'Ufficio stampa, in
conformita' con le disposizioni vigenti in materia.