Art. 13 Ufficio stampa e della comunicazione istituzionale 1. L'Ufficio stampa e della Comunicazione istituzionale cura l'immagine pubblica della Commissione, anche attraverso il coordinamento del Sito internet, la redazione di comunicati, note e dichiarazioni. Si occupa, altresi', dei rapporti con la stampa e con gli altri organi di informazione, nonche' della rassegna della stampa quotidiana e periodica. 2. La Commissione, su proposta del Presidente, nomina il responsabile dell'Ufficio, scelto tra il personale di ruolo negli organismi pubblici o tra esperti della comunicazione, iscritti all'Albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti. 3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato dell'Autorita' ed e' rinnovabile. Il Responsabile dell'Ufficio Stampa continua ad esercitare le funzioni sino alla eventuale nomina del successore. 4. L'Autorita' determina, come indennita' di funzione, la remunerazione annua spettante al Responsabile dell'Ufficio stampa, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia.