Art. 15 Responsabile del procedimento 1. Per lo svolgimento delle ricerche e degli approfondimenti di cui all'art. 7, comma 2, necessari per il corretto adempimento dei compiti istituzionali, l'Autorita' nomina, con propria deliberazione, i responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. L'Autorita', su proposta del Presidente, assegna i responsabili del procedimento ai settori delegati ai Relatori, individuando i relativi compiti. 3. In particolare, il funzionario responsabile del procedimento svolge attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti assegnati; collabora con il Relatore ai fini della predisposizione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione; cura gli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.