Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Per lo svolgimento delle ricerche e degli approfondimenti di cui
all'art. 7, comma  2,  necessari  per  il  corretto  adempimento  dei
compiti istituzionali, l'Autorita' nomina, con propria deliberazione,
i responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. L'Autorita', su proposta del Presidente, assegna i  responsabili
del procedimento ai settori  delegati  ai  Relatori,  individuando  i
relativi compiti. 
  3. In particolare, il  funzionario  responsabile  del  procedimento
svolge attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti assegnati;
collabora  con  il  Relatore  ai  fini  della   predisposizione   dei
provvedimenti deliberati  dalla  Commissione;  cura  gli  adempimenti
previsti dal Regolamento interno in materia di accesso  agli  atti  e
documenti amministrativi.