Art. 16 Esperti 1. La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990, puo' avvalersi di esperti nell'organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. 2. Gli esperti sono selezionati attraverso l'esame dei curricula pervenuti a seguito di richiesta dell'Autorita'. 3. Non possono essere nominati esperti coloro i quali abbiano avuto, nel biennio precedente alla data di selezione, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni degli utenti. 4. Gli esperti sono nominati con delibera dell'Autorita' che definisce l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso da corrispondere, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. 5. Alla sottoscrizione del contratto e agli adempimenti conseguenti provvede il Segretario Generale. 6. All'elenco degli esperti nominati, all'oggetto dell'incarico, alla durata e al compenso corrisposto e' data pubblicita' attraverso il sito internet della Commissione, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni.