Art. 16 
 
 
                               Esperti 
 
  1. La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della  legge  n.
146 del 1990,  puo'  avvalersi  di  esperti  nell'organizzazione  dei
servizi pubblici essenziali interessati  dal  conflitto,  nonche'  di
esperti che si siano  particolarmente  distinti  nella  tutela  degli
utenti. 
  2. Gli esperti sono selezionati attraverso  l'esame  dei  curricula
pervenuti a seguito di richiesta dell'Autorita'. 
  3. Non possono essere  nominati  esperti  coloro  i  quali  abbiano
avuto, nel  biennio  precedente  alla  data  di  selezione,  rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti  politici,
organizzazioni  sindacali,  associazioni   di   datori   di   lavoro,
associazioni degli utenti. 
  4. Gli  esperti  sono  nominati  con  delibera  dell'Autorita'  che
definisce  l'oggetto  dell'incarico,  la  durata  e  il  compenso  da
corrispondere, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia. 
  5. Alla sottoscrizione del contratto e agli adempimenti conseguenti
provvede il Segretario Generale. 
  6. All'elenco degli esperti  nominati,  all'oggetto  dell'incarico,
alla durata e al compenso corrisposto e' data pubblicita'  attraverso
il sito internet della Commissione, in coerenza con  le  disposizioni
sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni.