Art. 18 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuita'  funzionale
dell'Autorita' di garanzia,  la  stessa  svolge,  ordinariamente,  la
propria  attivita',  fino  all'effettivo   insediamento   dei   nuovi
componenti.