Art. 2 Presidente 1. L'elezione del Presidente dell'Autorita' ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Componenti. Se tale maggioranza non e' raggiunta dopo la seconda votazione, e' eletto Presidente il Componente che consegue il maggior numero di voti. In caso di parita', si procede, con il ballottaggio, fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' nella votazione di ballottaggio, e' eletto Presidente il piu' anziano d'eta'. 2. Il Presidente rappresenta la Commissione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Componente con maggiore anzianita' nell'Ufficio o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.