Art. 2 
 
 
                             Presidente 
 
  1. L'elezione del Presidente dell'Autorita' ha luogo per  scrutinio
segreto, a maggioranza assoluta dei Componenti. Se  tale  maggioranza
non e' raggiunta dopo la seconda votazione, e' eletto  Presidente  il
Componente che consegue  il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita', si procede,  con  il  ballottaggio,  fra  coloro  che  hanno
riportato il maggior  numero  di  voti;  in  caso  di  parita'  nella
votazione di ballottaggio,  e'  eletto  Presidente  il  piu'  anziano
d'eta'. 
  2. Il Presidente rappresenta la Commissione. In caso di  assenza  o
impedimento  del  Presidente,  le  sue   funzioni   sono   esercitate
temporaneamente dal Componente con maggiore  anzianita'  nell'Ufficio
o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.