Art. 4 Riunioni dell'Autorita' 1. Per la validita' delle riunioni dell'Autorita', e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Assume le funzioni di Segretario il piu' giovane d'eta' dei Componenti presenti. 2. Ai fini del regolare funzionamento dell'Autorita', ciascun Componente assicura la propria partecipazione alle riunioni. I Componenti che, per ragioni di indifferibilita' e urgenza, non possono partecipare alla riunione, ne informano, tempestivamente, il Presidente, mediante comunicazione scritta.