Art. 4 
 
 
                       Riunioni dell'Autorita' 
 
  1. Per la validita' delle riunioni dell'Autorita', e' necessaria la
presenza della meta' piu' uno dei componenti. Assume le  funzioni  di
Segretario il piu' giovane d'eta' dei Componenti presenti. 
  2. Ai  fini  del  regolare  funzionamento  dell'Autorita',  ciascun
Componente  assicura  la  propria  partecipazione  alle  riunioni.  I
Componenti che,  per  ragioni  di  indifferibilita'  e  urgenza,  non
possono partecipare alla riunione, ne informano, tempestivamente,  il
Presidente, mediante comunicazione scritta.