Art. 6 Verbali dell'Autorita' 1. Gli Uffici dell'Autorita' coadiuvano il Segretario nella redazione del verbale delle riunioni; dal verbale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonche' le decisioni adottate. 2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano state adottate all'unanimita' o a maggioranza. Quando una delibera sia adottata a maggioranza, si da' atto nominativamente dei voti contrari e delle astensioni, qualora i dissenzienti lo richiedano. I Componenti che manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale. L'Autorita', presa visione del testo dell'opinione dissenziente, lo inserisce nel verbale. I Componenti possono, in ogni caso, far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura. 3. Il verbale di ciascuna riunione e' trasmesso ai Componenti almeno due giorni prima della successiva riunione, nel corso della quale viene approvato. Il verbale approvato e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.