Art. 6 
 
 
                       Verbali dell'Autorita' 
 
  1.  Gli  Uffici  dell'Autorita'  coadiuvano  il  Segretario   nella
redazione del verbale delle riunioni; dal verbale  risultano  i  nomi
dei presenti, l'ordine del giorno, con le eventuali integrazioni,  e,
per  ciascun  argomento  trattato,  gli  elementi  essenziali   della
relazione svolta e della discussione, nonche' le decisioni adottate. 
  2. Dal verbale deve risultare se le delibere siano  state  adottate
all'unanimita' o a maggioranza. Quando una delibera  sia  adottata  a
maggioranza, si da' atto nominativamente dei voti  contrari  e  delle
astensioni, qualora i dissenzienti lo richiedano.  I  Componenti  che
manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza
possono richiedere che la loro opinione, redatta in forma  sintetica,
sia inserita  nel  verbale.  L'Autorita',  presa  visione  del  testo
dell'opinione dissenziente, lo inserisce nel  verbale.  I  Componenti
possono, in ogni caso, far inserire dichiarazioni a verbale,  dandone
preventivamente lettura. 
  3. Il verbale di  ciascuna  riunione  e'  trasmesso  ai  Componenti
almeno due giorni prima della successiva riunione,  nel  corso  della
quale viene approvato.  Il  verbale  approvato  e'  sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario.