Art. 7 
 
 
                              Relatore 
 
  1. Il Presidente, sentita l'Autorita', designa tra i Componenti uno
o piu' responsabili per i settori di intervento. Questi  svolgono  le
funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del  Collegio
dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per
la trattazione di questioni non  collegate  a  specifici  settori  di
intervento, il Relatore e' nominato dal Presidente. 
  2. Il Relatore svolge le attivita' preparatorie e/o istruttorie con
il supporto dei funzionari responsabili dei procedimenti nei  singoli
settori. 
  3. Il Relatore, tutte le volte che la  Commissione  debba  adottare
una delibera, introduce la discussione e, sulla base delle risultanze
istruttorie, formula e illustra le proprie conclusioni.