Art. 7 Relatore 1. Il Presidente, sentita l'Autorita', designa tra i Componenti uno o piu' responsabili per i settori di intervento. Questi svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del Collegio dei procedimenti e delle questioni rientranti in ciascun settore. Per la trattazione di questioni non collegate a specifici settori di intervento, il Relatore e' nominato dal Presidente. 2. Il Relatore svolge le attivita' preparatorie e/o istruttorie con il supporto dei funzionari responsabili dei procedimenti nei singoli settori. 3. Il Relatore, tutte le volte che la Commissione debba adottare una delibera, introduce la discussione e, sulla base delle risultanze istruttorie, formula e illustra le proprie conclusioni.