Art. 9 Audizioni 1. La Commissione definisce le date delle audizioni, stabilendo quelle da svolgersi in seduta plenaria. 2. Le audizioni richieste dalle parti, a seguito dell'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento, quelle disposte dall'Autorita', nell'ambito della procedura diretta alla predisposizione di una regolamentazione di settore, ovvero quelle convocate dall'Autorita', nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sono svolte dal Presidente o dal Relatore. In caso di impedimento, ovvero di assenza del Presidente o del Relatore, il rinvio dell'audizione e' comunicato, tempestivamente, ai soggetti interessati. Qualora il rinvio dell'audizione non sia possibile, per ragioni connesse all'imminente scadenza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, il Presidente, sentito il Relatore, delega lo svolgimento dell'audizione ad altro Componente dell'Autorita'. Ciascun Componente ha diritto di assistere e di intervenire, chiedendo chiarimenti e informazioni. E' presente, altresi', il funzionario responsabile del procedimento che, seguendo le indicazioni del Presidente o del Relatore, redige un verbale sintetico dell'audizione e acquisisce eventuali osservazioni e documentazioni depositate dalle parti e dalle medesime sottoscritte.