Art. 9 
 
 
                              Audizioni 
 
  1. La Commissione definisce le  date  delle  audizioni,  stabilendo
quelle da svolgersi in seduta plenaria. 
  2. Le audizioni richieste dalle parti, a seguito  dell'apertura  di
un procedimento di valutazione  del  comportamento,  quelle  disposte
dall'Autorita',   nell'ambito   della    procedura    diretta    alla
predisposizione di una regolamentazione  di  settore,  ovvero  quelle
convocate dall'Autorita', nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma  1,
lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
sono svolte dal Presidente o dal Relatore. In  caso  di  impedimento,
ovvero  di  assenza  del  Presidente  o  del  Relatore,   il   rinvio
dell'audizione   e'   comunicato,   tempestivamente,   ai    soggetti
interessati. Qualora il rinvio dell'audizione non sia possibile,  per
ragioni connesse all'imminente scadenza dei  termini  di  conclusione
del procedimento amministrativo, il Presidente, sentito il  Relatore,
delega   lo   svolgimento   dell'audizione   ad   altro    Componente
dell'Autorita'. Ciascun Componente  ha  diritto  di  assistere  e  di
intervenire,  chiedendo  chiarimenti  e  informazioni.  E'  presente,
altresi', il funzionario responsabile del procedimento che,  seguendo
le indicazioni del Presidente  o  del  Relatore,  redige  un  verbale
sintetico  dell'audizione  e  acquisisce  eventuali  osservazioni   e
documentazioni depositate dalle parti e dalle medesime sottoscritte.