Art. 7 
 
  Con successivi decreti del Direttore della Direzione  Generale  per
gli Aeroporti  ed  il  Trasporto  Aereo  viene  concesso  ai  vettori
aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di esercitare i
servizi aerei  di  linea  sulle  rotte  Crotone  -  Milano  Linate  e
viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, e  vengono  altresi'
approvate le convenzioni tra  l'E.N.A.C.  ed  i  vettori  stessi  per
regolare tale servizio. 
  I decreti di cui al comma precedente sono  sottoposti  agli  Organi
competenti per il controllo.