Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, (( anche tenendo conto delle  esigenze
connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne  straniere
in stato di  gravidanza,  nonche'  di  quelle  concernenti  i  comuni
maggiormente  esposti  all'afflusso  di  stranieri,  con  particolare
riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. )) 
  (( 2-bis. Al fine  di  assicurare  la  trasparenza  nell'uso  delle
risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014  il  Ministro  dell'interno
presenta una  relazione  alle  Camere  per  illustrare  lo  stato  di
utilizzo e gli effettivi impieghi  sia  delle  risorse  assegnate  ai
sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle  assegnate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119. )) 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui all'articolo 14 -bis ,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies ,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  (( 4-bis. Per le medesime esigenze di  cui  al  comma  2,  i  fondi
destinati  all'adeguamento   dei   centri   di   identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2011,  n.
129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e
di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli.  La  nullita'
e' rilevabile  d'ufficio  e  gli  atti  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato,  ne'  sospendono
l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati. 
  4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre  di
ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo  periodo,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare,
a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo
destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi  del
presente comma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  23,  comma  11,  quinto
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
              «11.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi   connessi   al    superamento    dell'emergenza
          umanitaria  nel  territorio  nazionale,  ivi  comprese   le
          operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
          relazione    all'eccezionale    afflusso    di    cittadini
          appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa,  dichiarata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
          febbraio  2011  e  successivamente  prorogata  fino  al  31
          dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati  rispettivamente  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21  febbraio  2011  e  n.  235
          dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di  495
          milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su  apposito
          fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
          solutorie di interventi urgenti gia' posti in  essere.  Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile,   adottate,   di   concerto   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e'
          individuato l'ammontare di risorse  da  assegnare  per  gli
          interventi di rispettiva competenza alla Protezione  civile
          ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle  altre
          Amministrazioni  interessate.  Le  somme   non   utilizzate
          nell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi a favore dei minori stranieri  non  accompagnati
          connessi  al  superamento   dell'emergenza   umanitaria   e
          consentire    nel    2012    una     gestione     ordinaria
          dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  il  Fondo  nazionale  per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
          dotazione e' costituita da 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
          proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  al
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente e nei limiti delle risorse  di  cui  al  citato
          Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti  locali
          per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma   5,   del
          decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province): 
              «5. A valere sulle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
          all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e  la  somma  di
          16.964.138 euro al Fondo nazionale  di  protezione  civile,
          per le  spese  sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di
          emergenza umanitaria verificatosi nel territorio  nazionale
          in  relazione   all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
          appartenenti  ai  paesi  del  nord  Africa.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui.». 
              Si riporta il testo  dell'art.  14-bis  ,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1.  Il  tesoriere,  su
          richiesta dell'ente  corredata  dalla  deliberazione  della
          giunta, concede allo  stesso  anticipazioni  di  tesoreria,
          entro il limite massimo dei tre  dodicesimi  delle  entrate
          accertate nel penultimo anno precedente,  afferenti  per  i
          comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di
          comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le
          comunita' montane ai primi due titoli. 
              2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita' previste dalla convenzione  di  cui  all'articolo
          210. 
              2-bis.   Per    gli    enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario  ai  sensi  dell'articolo  246,   che
          abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo  251,
          comma  1,  e  che  si  trovino  in  condizione   di   grave
          indisponibilita' di cassa, certificata  congiuntamente  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
          articolo e' elevato a cinque dodicesimi per  la  durata  di
          sei  mesi   a   decorrere   dalla   data   della   predetta
          certificazione.  E'  fatto  divieto  ai  suddetti  enti  di
          impegnare tali maggiori risorse per spese non  obbligatorie
          per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi  o
          manifestazioni culturali  e  sportive,  sia  nazionali  che
          internazionali. 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          del 16 luglio 2012,  n.  109  (Attuazione  della  direttiva
          2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
          a provvedimenti nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che
          impiegano cittadini di Paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare): 
              «Art. 5 (Disposizione transitoria). - 1.  I  datori  di
          lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
          europea, ovvero i datori di lavoro  stranieri  in  possesso
          del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni ed integrazioni che,  alla  data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo
          occupano irregolarmente alle proprie dipendenze  da  almeno
          tre  mesi,  e  continuano  ad  occuparli   alla   data   di
          presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
          lavoratori stranieri presenti nel territorio  nazionale  in
          modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
          precedentemente,  possono  dichiarare  la  sussistenza  del
          rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione,
          previsto dall'articolo 22 del decreto  legislativo  n.  286
          del  1998  e  successive  modifiche  e   integrazioni.   La
          dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15  ottobre
          2012 con le modalita' stabilite con decreto di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con  il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il
          Ministro   per    la    cooperazione    internazionale    e
          l'integrazione e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da adottarsi entro  venti  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza  sul
          territorio nazionale  dal  31  dicembre  2011  deve  essere
          attestata  da  documentazione  proveniente   da   organismi
          pubblici. 
              2. Sono esclusi dalla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro  domestico
          e di sostegno al bisogno familiare. 
              3.  Non  sono  ammessi  alla  procedura  prevista   dal
          presente  articolo  i  datori  di  lavoro   che   risultino
          condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
          definitiva,  compresa  quella   adottata   a   seguito   di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di procedura penale, per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reati previsti dall'articolo  22,  comma  12,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di  cui  al
          presente articolo  il  datore  di  lavoro  che,  a  seguito
          dell'espletamento di procedure  di  ingresso  di  cittadini
          stranieri  per  motivi  di  lavoro  subordinato  ovvero  di
          procedure  di  emersione  dal  lavoro  irregolare  non   ha
          provveduto alla sottoscrizione del contratto  di  soggiorno
          presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione
          del lavoratore straniero, salvo  cause  di  forza  maggiore
          comunque non imputabili al datore di lavoro. 
              5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'
          presentata previo pagamento, con le modalita' previste  dal
          decreto interministeriale di cui al comma  1  del  presente
          articolo, di un contributo forfettario di  1.000  euro  per
          ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
          dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione  delle  somme
          dovute  dal  datore  di  lavoro   a   titolo   retributivo,
          contributivo  e  fiscale  pari  ad  almeno  sei   mesi   e'
          documentata  all'atto  della  stipula  del   contratto   di
          soggiorno  secondo  le  modalita'  stabilite  dal   decreto
          ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di
          regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in
          caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 
              6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          fino alla conclusione del procedimento di cui  al  comma  1
          del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e
          amministrativi nei confronti del datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore per le violazioni delle norme relative: 
                a)  all'ingresso  e  al  soggiorno   nel   territorio
          nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo  12
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                b) al presente provvedimento e  comunque  all'impiego
          di lavoratori anche  se  rivestano  carattere  finanziario,
          fiscale, previdenziale o assistenziale. 
              7. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i  limiti  di  reddito  del  datore  di   lavoro
          richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro. 
              8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma  1  e'
          indicata la retribuzione convenuta non inferiore  a  quella
          prevista dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di riferimento  e,  in  caso  di  lavoro  domestico,
          l'orario  lavorativo  non  inferiore  a  quello   stabilito
          dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999, n. 394. 
              9. Lo sportello unico  per  l'immigrazione,  verificata
          l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il  parere
          della  questura  sull'insussistenza  di   motivi   ostativi
          all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del  permesso
          di soggiorno, nonche' il parere della competente  direzione
          territoriale del lavoro in ordine alla capacita'  economica
          del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni  di
          lavoro applicate, convoca  le  parti  per  la  stipula  del
          contratto  di  soggiorno  e  per  la  presentazione   della
          richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
          previa esibizione dell'attestazione di  avvenuto  pagamento
          del contributo forfetario e della regolarizzazione  di  cui
          al comma 5. La sussistenza di  meri  errori  materiali  non
          costituisce di per  se'  causa  di  inammissibilita'  della
          dichiarazione di emersione. La mancata presentazione  delle
          parti senza giustificato  motivo  comporta  l'archiviazione
          del  procedimento.   Contestualmente   alla   stipula   del
          contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare
          la comunicazione obbligatoria di assunzione al  Centro  per
          l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro  domestico,
          all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri
          a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 
              10.  Nei  casi  in  cui   non   venga   presentata   la
          dichiarazione di emersione  di  cui  al  presente  articolo
          ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento  o  al
          rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma
          6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine
          per la presentazione ovvero alla data di archiviazione  del
          procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.  Si
          procede comunque all'archiviazione dei procedimenti  penali
          e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso  in
          cui l'esito negativo  del  procedimento  derivi  da  motivo
          indipendente dalla volonta' o dal comportamento del  datore
          di lavoro. 
              11. Nelle more della definizione  del  procedimento  di
          cui al presente articolo,  lo  straniero  non  puo'  essere
          espulso, tranne che nei casi previsti al  successivo  comma
          13.  La  sottoscrizione   del   contratto   di   soggiorno,
          congiuntamente   alla   comunicazione    obbligatoria    di
          assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso  di
          soggiorno comportano, rispettivamente,  per  il  datore  di
          lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli
          illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui  al
          comma 6. 
              11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione  di  emersione
          sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore
          di lavoro, previa verifica da parte dello  sportello  unico
          per  l'immigrazione  della  sussistenza  del  rapporto   di
          lavoro, dimostrata dal pagamento  delle  somme  di  cui  al
          comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011
          di cui al  comma  1,  al  lavoratore  viene  rilasciato  un
          permesso   di   soggiorno   per   attesa   occupazione.   I
          procedimenti penali e amministrativi di cui al comma  6,  a
          carico del lavoratore, sono archiviati. Nei  confronti  del
          datore di lavoro  si  applica  il  comma  10  del  presente
          articolo. 
              11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto  di  lavoro
          oggetto  di  una  dichiarazione  di  emersione  non  ancora
          definita, ove il lavoratore sia in possesso  del  requisito
          della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al  comma  1,  la
          procedura di emersione si considera conclusa  in  relazione
          al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
          occupazione  ovvero,  in  presenza   della   richiesta   di
          assunzione da parte  di  un  nuovo  datore  di  lavoro,  un
          permesso  di  soggiorno   per   lavoro   subordinato,   con
          contestuale  estinzione  dei   reati   e   degli   illeciti
          amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
              11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il
          datore di lavoro che  ha  presentato  la  dichiarazione  di
          emersione resta responsabile per il pagamento  delle  somme
          di cui al comma 5 sino alla  data  di  comunicazione  della
          cessazione del rapporto di  lavoro;  gli  uffici  procedono
          comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per  legge
          in  capo  al  datore  di  lavoro  che  ha   presentato   la
          dichiarazione di emersione, ai fini  dell'applicazione  del
          comma 10 del presente articolo. 
              12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di
          una  dichiarazione  di  emersione   contenente   dati   non
          rispondenti al vero e' nullo ai  sensi  dell'articolo  1344
          del codice civile. In tal caso, il  permesso  di  soggiorno
          eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
          5, comma 5, del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. 
              13. Non possono essere ammessi alla procedura  prevista
          dal presente articolo i lavoratori stranieri: 
                a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo  3  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155,  e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
                b) che risultino segnalati, anche in base ad  accordi
          o convenzioni internazionali in  vigore  per  l'Italia,  ai
          fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 
                c) che risultino condannati, anche con  sentenza  non
          definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  uno  dei  reati
          previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; 
                d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di  uno  dei
          Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto  accordi  per
          la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e  la
          libera circolazione delle persone. Nella valutazione  della
          pericolosita' dello  straniero  si  tiene  conto  anche  di
          eventuali condanne,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
          compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della
          pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di
          procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo
          381 del medesimo codice. 
              14. Con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con
          il  Ministro   per   la   cooperazione   internazionale   e
          l'integrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono determinate le modalita' di destinazione  del
          contributo forfetario, di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo, tenuto conto di  quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 17. 
              15. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  presenta  false  dichiarazioni  o   attestazioni,
          ovvero concorre al fatto, nell'ambito  della  procedura  di
          emersione prevista dal  presente  articolo,  e'  punito  ai
          sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445.
          Se il fatto e'  commesso  attraverso  la  contraffazione  o
          l'alterazione di documenti oppure  con  l'utilizzazione  di
          uno di tali documenti, si applica la pena della  reclusione
          da uno a sei anni. La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'
          commesso da un pubblico ufficiale. 
              16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione
          del presente articolo,  il  livello  di  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 130 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2013.
          Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano,  i  predetti  importi  sono  ripartiti  tra  le
          regioni   in   relazione   al   numero    dei    lavoratori
          extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
              17. Agli oneri netti derivanti dal  presente  articolo,
          pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni
          di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro  per  l'anno
          2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
          provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012  a
          valere sulle maggiori entrate assegnate al  bilancio  dello
          Stato dal decreto di cui  al  comma  14  e,  quanto  a  169
          milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni  per  l'anno
          2014 e a 219 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
          mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
          all'INPS a titolo  di  anticipazioni  di  bilancio  per  la
          copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente,
          per effetto delle maggiori entrate  contributive  derivanti
          dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              Si riporta il testo dell'art. 2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura  previsto  dall'  articolo  4,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all' articolo 1, comma 1, della  legge  22  dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive e  dell'usura»,  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma
          11, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  dall'  articolo  18,
          comma 1, della legge 23  febbraio  1999,  n.  44,  e  dall'
          articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.  512.
          E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
          n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17,  comma
          1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
          e coordinare le disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999,  n.
          455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
          2001, n. 284.». 
              Si riporta il testo dell'art. 5  del  decreto-legge  23
          giugno 2011, n. 89, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 agosto 2011, n. 129 (Disposizioni  urgenti  per  il
          completamento dell'attuazione  della  direttiva  2004/38/CE
          sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il
          recepimento della direttiva 2008/115/CE sul  rimpatrio  dei
          cittadini di Paesi terzi irregolari): 
              «Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Per le  finalita'
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse
          all'adeguamento   dei   centri   di   identificazione    ed
          espulsione,  anche  attraverso   la   ristrutturazione   di
          immobili  demaniali,  e'  autorizzata  la  spesa  di   euro
          16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno
          degli anni 2012, 2013 e 2014. 
              2.  All'onere  derivante  dal  comma  1,  si  provvede,
          rispettivamente: 
                a)  per  l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo  1,  comma  30,  della  legge  15
          luglio 2009, n. 94; 
                b) per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014,  con
          corrispondente utilizzo di quota  delle  somme  disponibili
          nel conto dei residui nell'esercizio  2011,  relative  alla
          predetta autorizzazione di spesa, pari  a  120  milioni  di
          euro, che e'  versata  su  apposita  contabilita'  speciale
          nell'anno 2011, ai fini del  riversamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato in  ragione  di  euro  40.000.000  per
          ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          stabilizzazione finanziaria): 
              «9. Per la realizzazione  delle  finalita'  di  cui  ai
          commi  7  e  8,  e'  autorizzata   per   l'anno   2011   la
          corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5  milioni
          di  euro,  alla  cui   copertura   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione,   per   il    medesimo    anno,
          dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della
          legge 6 febbraio 2009, n. 7.  Per  il  finanziamento  delle
          attivita'  si  provvede  annualmente  nell'ambito   di   un
          apposito   progetto   interregionale,    approvato    dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per   la   cui
          realizzazione,  sulle  risorse  finalizzate  all'attuazione
          dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive  modificazioni,  e'  vincolato  l'importo
          pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e  10  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione,
          a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente,  a
          seguito dell'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
          di riferimento.».