Art. 2 
 
 
       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 
 
  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di (( 125 milioni di euro, di cui 5 milioni  di  euro  ad
incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante  ai  comuni  ai
sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, e i restanti  120  milioni  di  euro
ripartiti )) tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella
A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fi ni
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a  ((  125
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni  ))
di euro, mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali"  e  quanto  a  90  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a  ((  euro
1.050.000  ))  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito
lla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «per  l'anno  2013  gli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sono  ridotti,  con  le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
di 15 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno
2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di  15  milioni
di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi  sono
esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilita' interno». 
  4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate  agli
enti locali ai sensi del comma 1, sono  altresi'  attribuite,  previa
quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti: 
  a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno
23 maggio 2012,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13  dicembre  2012,  rese  disponibili  mediante
riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo  anno  per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; 
  b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di  spesa  connesse
alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo  di
estinzione  anticipata  di  un  derivato,  corrispondente  al  valore
positivo di mercato che il derivato presenta  al  momento  della  sua
estinzione anticipata, puo' essere  destinata  alla  riduzione  degli
oneri finanziari o all'estinzione  anticipata  del  debito  dell'ente
medesimo, anche con riferimento a quello  maturato  a  seguito  delle
anticipazioni  di  liquidita'  ricevute  a  valere  sul   Fondo   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. )) 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In deroga a quanto disposto dal  comma  2,  per  l'anno
2013 le percentuali da applicare  alla  media  della  spesa  corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
      (( 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si  applicano  ai
comuni coinvolti dagli eventi  di  afflusso  di  stranieri  nell'anno
2013, da individuare con decreto del  Ministro  dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»; )) 
    b) al comma 4-bis le parole "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie  ((
riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi   pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, )) in misura tale  da  garantire  al  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al  valore  medio  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni
che presentano, in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo  triennio,  un
disavanzo sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto  al  gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione  del  relativo  gettito   a   finalita'   extrasanitarie
riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi   pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64,  in  misura  tale  da  garantire  al  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette
riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie  sono  consentite
previa verifica positiva dei medesimi Tavoli  e  in  presenza  di  un
Programma operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma
restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle
aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le
vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente  comma
in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal
comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore
di quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
      "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
      "10-bis . Ai  fini  dell'assegnazione  delle  anticipazioni  di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  ((  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124,  ))  e  sulla
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai
fini dell'erogazione delle risorse gia'  assegnate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva. (( Le disposizioni di cui al primo periodo  si  applicano
altresi', per le regioni, ai debiti  di  cui  al  comma  11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati  riconosciuti
in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo"; )) 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
      "All'atto dell'estinzione da parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o  della  pubblica  amministrazione  interessata  fornisce  ((
formale  certificazione  alla   Ragioneria   generale   dello   Stato
dell'avvenuto pagamento dei rispettivi  debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in
relazione ai debiti gia' estinti  dalla  Regione  alla  data  del  30
settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti
da parte della Regione nei  restanti  casi.  La  Ragioneria  generale
dello Stato comunica tempestivamente  alle  singole  Regioni  i  dati
ricevuti e rende noti i risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
periodo precedente al Tavolo di cui al comma  4,  al  quale  prendono
parte,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,   anche   i
rappresentanti dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e
dell'Unione delle province d'Italia". )) 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,
n. 124, )) il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre
2013 e il termine di 15 giorni entro il quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni. 
    
  (( 8-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non  procedere
ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a
recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non
derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva  sia
inferiore a 12 euro. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 380, della legge
          24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di
          stabilita' 2013): 
              «380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
                a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
                b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno  2013  ed  entro  il  31
          dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato  accordo,
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          comunque emanato entro i 15 giorni successivi.  L'ammontare
          iniziale del predetto Fondo e' pari,  per  l'anno  2013,  a
          4.717,9 milioni di euro  e,  per  l'anno  2014,  a  4.145,9
          milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi
          e' versata all'entrata del bilancio statale  una  quota  di
          pari importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza
          dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al
          primo  periodo,  e'  rideterminato  l'importo  da   versare
          all'entrata  del  bilancio  dello   Stato.   La   eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
                c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di  euro
          per l'anno 2014;  i  predetti  importi  considerano  quanto
          previsto dal comma 381; 
                d) con il medesimo D.P.C.M. di cui  alla  lettera  b)
          sono stabiliti i criteri di formazione  e  di  riparto  del
          Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i
          singoli comuni: 
                  1)  degli  effetti   finanziari   derivanti   dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
                  2) della definizione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard; 
                  3) della dimensione demografica e territoriale; 
                  4)  della  dimensione  del   gettito   dell'imposta
          municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
                  5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse
          di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
          2012; 
                  6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                  7) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in
          aumento ed in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad
          aliquota base, attraverso l'introduzione di  un'appropriata
          clausola di salvaguardia; 
                e)  sono   soppressi   il   fondo   sperimentale   di
          riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonche' i  trasferimenti  erariali  a
          favore dei comuni della Regione Siciliana e  della  Regione
          Sardegna, limitatamente  alle  tipologie  di  trasferimenti
          fiscalizzati di cui ai decreti del  Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
                f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
                g) i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
                h) sono abrogati il comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7  dell'articolo
          2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013
          e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9  del  medesimo
          articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del  decreto-legge
          n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei  soli  territori
          delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          Province autonome di Trento e Bolzano; 
                i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio.». 
              Si riporta il testo dell'art. 53, comma 10, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge
          finanziaria 2001): 
              «10.  A  decorrere  dall'anno  2001,  i   trasferimenti
          erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono  aumentati
          di lire 500.000 milioni annue, di cui lire  30.000  milioni
          destinate alle province, lire 420.000  milioni  ai  comuni,
          lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle  comunita'
          montane per l'esercizio associato  delle  funzioni  e  lire
          30.000  milioni  alle   comunita'   montane.   I   maggiori
          trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
          comuni sono attribuiti  in  proporzione  all'ammontare  dei
          trasferimenti a  ciascuno  attribuiti  per  l'anno  2000  a
          titolo  di  fondo  ordinario,  fondo  consolidato  e  fondo
          perequativo.  Per   le   comunita'   montane   i   maggiori
          trasferimenti   sono   prioritariamente   attribuiti   alle
          comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
          1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
          territorio montano,  in  misura  pari  a  lire  20.000  per
          ciascun  nuovo  residente  nel  territorio  montano   della
          comunita'. I restanti contributi  erariali  spettanti  alle
          comunita'  montane  sono  attribuiti  in  proporzione  alla
          popolazione residente nei territori montani.». 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
          35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64 (Disposizioni  urgenti  per  il  pagamento  dei
          debiti  scaduti  della  pubblica  amministrazione,  per  il
          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'
          in materia di versamento di  tributi  degli  enti  locali),
          come modificato dal seguente decreto: 
              «Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). -  1.
          Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
          per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di  euro  i
          pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
                a) dei debiti in conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
                b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
                c) dei debiti in  conto  capitale  riconosciuti  alla
          data  del  31  dicembre  2012  ovvero  che  presentavano  i
          requisiti per il riconoscimento entro la medesima data,  ai
          sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'articolo 1,  commi  704  e  707,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  30
          settembre 2013 (12), da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              10-bis . Ai fini dell'assegnazione delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
          13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
          n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di  cui
          all'articolo  2,  nonche'  ai  fini  dell'erogazione  delle
          risorse  gia'   assegnate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
          ancora erogate, sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei
          debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti  per  il
          riconoscimento alla data del 31  dicembre  2012,  anche  se
          riconosciuti   in   bilancio   in   data   successiva.   Le
          disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
          per le regioni, ai debiti  di  cui  al  comma  11-quinquies
          dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e successive modificazioni, sempre  che  i  predetti
          debiti siano stati riconosciuti in bilancio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente periodo. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agli  articoli  42,  203  e  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  chiedono  alla
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'
          stabilite nell'addendum di cui al comma  11,  entro  il  30
          aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai
          predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa,  entro  il
          15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui  al  comma  11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo  12,  comma
          6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli  stessi  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino  di
          conto corrente postale e, per  le  province,  all'atto  del
          riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
          cui all'articolo 60, del decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di  tutti
          i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui  all'articolo
          2,  comma  6,  devono  utilizzare  le  somme  residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica  del   piano   di   riequilibrio,   da   adottarsi
          obbligatoriamente entro sessanta giorni  dalla  concessione
          della  anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi   e
          prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di   cassa   eventualmente   concesse    in    applicazione
          dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, che risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da
          parte del Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e comunque nelle more  dell'entrata
          in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per  cento  dei  residui
          attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
          anzianita' superiore  a  5  anni.  Previo  parere  motivato
          dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
          di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili  dei
          servizi competenti abbiano  analiticamente  certificato  la
          perdurante  sussistenza  delle  ragioni   del   credito   e
          l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  parole:  «sono
          versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque  ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater.   All'articolo   6,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          aggiunto il seguente  periodo:  «I  contributi  di  cui  al
          presente comma sono  altresi'  esclusi  dalle  riduzioni  a
          compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del
          presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera  a),
          della legge 12 novembre 2011, n.  183,  ferme  restando  le
          rimanenti sanzioni, si  applica  limitatamente  all'importo
          non imputabile ai predetti pagamenti. 
              17-sexies. Al fine di  sostenere  la  grave  situazione
          delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di  ridare
          impulso ai relativi sistemi produttivi  locali,  una  quota
          annua fino all'importo  massimo  di  100  milioni  di  euro
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  10  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali",  non
          erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni  2013  e
          2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato
          il dissesto finanziario nei  ventiquattro  mesi  precedenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  che
          hanno  aderito   alla   procedura   semplificata   prevista
          dall'articolo  258  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza
          dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione
          dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede  al
          pagamento dei debiti commerciali al 31  dicembre  2012,  ad
          eccezione dei debiti fuori  bilancio  non  riconosciuti  ai
          sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,
          con le modalita' di cui al citato articolo 258, nei  limiti
          dell'anticipazione erogata, entro centoventi  giorni  dalla
          disponibilita' delle  risorse.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita'  per
          il riparto e l'attribuzione della somma stanziata  tra  gli
          enti beneficiari e la relativa restituzione, ai  sensi  del
          comma 13. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  122,
          della citata legge n. 228 del 2012: 
              «122. Alle regioni a statuto  ordinario,  alla  Regione
          siciliana  e  alla  regione  Sardegna  e'   attribuito   un
          contributo,  nei  limiti  di  un  importo  complessivo   di
          1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  in
          misura pari all'83,33 per  cento  degli  spazi  finanziari,
          validi ai fini del patto di stabilita' interno,  ceduti  da
          ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni  e  alle  province
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
          presente legge. Il contributo e'  destinato  dalle  regioni
          alla estinzione anche parziale del debito.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art.  6-bis,  del  decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la realizzazione degli  interventi  per  Expo  2015),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 6-bis (Deroga al patto di stabilita' interno  per
          il  sisma  in  Molise).  -  1.  Al  fine  di  agevolare  la
          definitiva ripresa delle attivita' e consentire la completa
          attuazione  dei  piani  per  la  ricostruzione  e  per   il
          ripristino  dei  danni   causati   dagli   eventi   sismici
          dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli
          impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di 15  milioni
          di  euro,  dalla  regione  Molise  concernenti  i  predetti
          interventi sono esclusi dalla  spesa  valida  ai  fini  del
          patto  di  stabilita'  interno.  Alla   compensazione   dei
          conseguenti  effetti  finanziari  sui  saldi   di   finanza
          pubblica recati dal presente comma, pari a  15  milioni  di
          euro per l'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Ministro dell'interno 23 maggio 2012  (Trasferimento  delle
          funzioni dell'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'Albo
          dei  Segretari  comunali   e   provinciali   al   Ministero
          dell'interno): 
              «Art.  7  (Disposizioni   di   natura   finanziaria   e
          contabile). - 1. Le risorse  finanziarie  da  assegnare  al
          centro di  responsabilita'  "Dipartimento  per  gli  affari
          interni  e  territoriali"   per   le   finalita'   di   cui
          all'articolo 1 [parole non ammesse alla registrazione dalla
          Corte dei Conti] derivano: 
                dalla riassegnazione delle somme affluite su apposito
          capitolo  di  entrata,   corrispondenti   ai   diritti   di
          segreteria versati da comuni  e  province  ai  sensi  della
          legge 8 giugno 1962, n.604; 
                dalla riassegnazione delle somme affluite sul  citato
          capitolo di entrata, corrispondenti ai rimborsi  dovuti  da
          comuni e province per l'impiego dei segretari per supplenze
          e reggenze e ai  rimborsi  dovuti  da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni per  l'impiego,  a  qualunque  titolo,  dei
          segretari; 
                dalle  somme  trattenute   dallo   Stato   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge  n.  78
          del 2010, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, in  relazione  alla  soppressione  del
          contributo a carico  delle  amministrazioni  provinciali  e
          comunali di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, da assegnare ai pertinenti capitoli di
          spesa  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              2. Su apposito articolo del cennato capitolo di entrata
          sara' versato per essere riassegnato ai capitoli  di  spesa
          dell'indicato Centro  di  responsabilita'  il  fondo  cassa
          della soppressa Agenzia rilevato alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.». 
              Si riporta il testo integrale dell'art. 31 della  legge
          12 novembre 2011, n.  183,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  31  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali). - 1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica
          della Repubblica, le province e i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per  gli
          anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta  dai  certificati
          di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012 e a 18,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; b) per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6  per  cento
          per l'anno 2012 e a 14,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra
          1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0  per
          cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli  anni  dal
          2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e
          c)  si  applicano  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
          previsto dall'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto  dal  comma  2,  per
          l'anno 2013 le percentuali da applicare  alla  media  della
          spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi'  come
          desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
          le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
          con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
          per cento. 
              2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
          ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso  di  stranieri
          nell'anno 2013, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              4-bis. Per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
          dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive  modificazioni
          sono sospese. 
              4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
          stabilita' interno per gli enti in sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 e' ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile
          con gli spazi finanziari  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
          Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali  esclusi
          dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
              4-quater. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
          derivanti dalle percentuali di cui  al  comma  6  applicate
          dagli enti locali che non partecipano alla  sperimentazione
          e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del  Fondo  per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5. 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  applicano  le
          percentuali di cui  al  comma  2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
                a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno  2012
          e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
                b) per i comuni con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012  e  a  15,8  per
          cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
                c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per
          cento per gli anni dal 2014 al 2016. 
              7. Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  sostenute  dalle  province  e  dai   comuni   per
          l'attuazione delle ordinanze  emanate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione  dello
          stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
          esse sono effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
              8.   Le   province   e   i   comuni   che   beneficiano
          dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a  presentare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
          successivo, l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di
          stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella
          parte in conto capitale. 
              8-bis.  Le  spese   per   gli   interventi   realizzati
          direttamente dai comuni e dalle  province  in  relazione  a
          eventi calamitosi in seguito ai quali e'  stato  deliberato
          dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di  emergenza  e  che
          risultano  effettuate  nell'esercizio  finanziario  in  cui
          avviene la calamita' e nei  due  esercizi  successivi,  nei
          limiti delle risorse rese disponibili ai  sensi  del  comma
          8-ter, sono  escluse,  con  legge,  dal  saldo  finanziario
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno. 
              8-ter. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
          indebitamento   netto    e    di    fabbisogno    derivanti
          dall'attuazione del comma 8-bis del  presente  articolo  si
          provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del  fondo
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui al comma 5  dell'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
              10. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno,  non  sono  considerate  le  risorse   provenienti
          direttamente o indirettamente dall'Unione  europea  ne'  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione  non
          opera per le spese connesse ai  cofinanziamenti  nazionali.
          L'esclusione  delle  spese  opera  anche   se   esse   sono
          effettuate in piu' anni,  purche'  nei  limiti  complessivi
          delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  a   entrate
          registrate successivamente al 2008. 
              11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
              12. Per gli enti locali individuati dal Piano  generale
          di censimento di  cui  al  comma  2  dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              13. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
              14. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le spese sostenute  dal  comune  di  Parma  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio  2004,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,
          n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
          Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
          delle spese opera nei limiti di  14  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di cui al comma  3  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              17.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
              18. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai
          quali si applicano le disposizioni del patto di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
              19. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta  giorni
          dalla fine  del  periodo  di  riferimento,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»     le      informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto  e'
          definito   il   prospetto    dimostrativo    dell'obiettivo
          determinato ai sensi  del  presente  articolo.  La  mancata
          trasmissione del  prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
          programmatici    entro    quarantacinque    giorni    dalla
          pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
          costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
              20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del 31 marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento,
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  una  certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito, sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          mancata trasmissione della certificazione entro il  termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
          termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
          attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  si
          applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera
          d), del presente  articolo.  Decorsi  sessanta  giorni  dal
          termine stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
          gestione,  in  caso  di  mancata  trasmissione   da   parte
          dell'ente  locale  della  certificazione,   il   presidente
          dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso  di
          organo collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di
          organo monocratico, in qualita'  di  commissario  ad  acta,
          provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e  a
          trasmettere la predetta certificazione entro  i  successivi
          trenta giorni, con la sottoscrizione di  tutti  i  soggetti
          previsti. Sino alla  data  di  trasmissione  da  parte  del
          commissario  ad   acta   le   erogazioni   di   risorse   o
          trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
          sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere   apposita
          comunicazione al predetto Ministero. 
              20-bis. Decorsi sessanta giorni dal  termine  stabilito
          per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
          locale  e'   comunque   tenuto   ad   inviare   una   nuova
          certificazione, a rettifica della  precedente,  se  rileva,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto  di
          stabilita' interno. 
              21. Qualora dai conti  della  tesoreria  statale  degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
              22. 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2009 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2007 e 2008 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009. 
              24. 
              25. Le informazioni previste dai commi  19  e  20  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della  Repubblica,  nonche'  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI) e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, secondo modalita'  e  contenuti  individuati
          tramite apposite convenzioni. 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
          30 per cento rispetto all'ammontare  risultante  alla  data
          del 30 giugno 2010. 
              27. 
              28. Agli enti locali per  i  quali  la  violazione  del
          patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo  7
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  e'
          applicata ai soggetti di  cui  all'articolo  82  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
          e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
              29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. I contratti di servizio e gli altri atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
              31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
              32. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno.». 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 80, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge
          finanziaria 2010), come modificato dal presente decreto: 
              «80. Per la regione  sottoposta  al  piano  di  rientro
          resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
          del piano, delle maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta
          regionale sulle  attivita'  produttive  e  dell'addizionale
          regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente  ai  sensi
          dell' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
          in ciascuno degli anni dell'ultimo  biennio  di  esecuzione
          del Piano di rientro, ovvero  del  programma  operativo  di
          prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
          tecnici di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa  23  marzo
          2005, sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  un  disavanzo
          sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
          delle  coperture,  decrescente  e  inferiore   al   gettito
          derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
          consentita  la  riduzione  delle  predette   maggiorazioni,
          ovvero la destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale  un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel medesimo  biennio.  Alle
          regioni che presentano, in ciascuno degli anni  dell'ultimo
          triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
          esercizio  e  prima  delle  coperture,  inferiore,  ma  non
          decrescente,   rispetto   al   gettito   derivante    dalla
          massimizzazione delle predette aliquote, e'  consentita  la
          riduzione   delle   predette   maggiorazioni,   ovvero   la
          destinazione   del    relativo    gettito    a    finalita'
          extrasanitarie  riguardanti  lo  svolgimento   di   servizi
          pubblici essenziali e l'attuazione  delle  disposizioni  di
          cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in  misura
          tale da garantire al finanziamento del  Servizio  sanitario
          regionale un gettito  pari  al  valore  massimo  annuo  del
          disavanzo sanitario registrato nel  medesimo  triennio.  Le
          predette   riduzioni    o    destinazione    a    finalita'
          extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
          medesimi Tavoli e in presenza  di  un  Programma  operativo
          2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
          l'efficacia  degli  eventuali  provvedimenti  di  riduzione
          delle  aliquote  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF   e
          dell'IRAP secondo  le  vigenti  disposizioni.  Resta  fermo
          quanto previsto dal presente comma  in  caso  di  risultati
          quantitativamente migliori e quanto previsto dal  comma  86
          in  caso  di  determinazione  di  un  disavanzo   sanitario
          maggiore di quello programmato e coperto.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma   6,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del  presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. 
              All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione  dei
          debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti  degli
          enti locali o di altre pubbliche  amministrazioni,  ciascun
          ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede
          all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile
          finanziario   dell'ente    locale    o    della    pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al Tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.». 
              Si riporta il testo integrale dell'art.  14,  comma  2,
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come
          modificato dal presente decreto: 
              «2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
          al comma  1,  deve  essere  presentata,  nei  venti  giorni
          precedenti l'udienza di discussione e comunque entro  il  4
          novembre 2013, specifica  richiesta  di  definizione  e  la
          somma ivi indicata non puo'  essere  inferiore  al  25  per
          cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;
          in tali casi, la sezione d'appello delibera  in  camera  di
          consiglio nel termine perentorio di 7 giorni successivi  al
          deposito della richiesta e, in  caso  di  accoglimento,  ai
          fini della definizione del giudizio ai sensi del comma  233
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  con
          decreto da comunicare immediatamente alle  parti  determina
          la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta,
          stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il
          15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto  laddove  il
          pagamento non avvenga nel predetto termine.».