(( Art. 2 bis 
 
 
Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da  contratti  di
                              locazione 
 
  1.  Anche  ai  fini  della   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3,  comma
1, le amministrazioni dello Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,
nonche'  gli  organi   costituzionali   nell'ambito   della   propria
autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai
contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di
preavviso per l'esercizio del diritto  di  recesso  e'  stabilito  in
trenta  giorni,  anche  in  deroga  ad  eventuali  clausole  difformi
previste dal contratto. ))