(( Art. 2 bis Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonche' gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in trenta giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto. ))