Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata (( tabella B,
in  modo  da  assicurare   ))   complessivamente   un   miglioramento
dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni  di  ((  595
milioni )) di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3 -quater , del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 14,  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «14. Al fine di  preordinare  nei  tempi  stabiliti  le
          disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per   disporre   i
          pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e  in  quello
          successivo,  anche  nelle  more  dell'adozione  del   piano
          finanziario di cui al comma 10, con  decreto  del  Ministro
          competente, da comunicare al Parlamento ed alla  Corte  dei
          conti, in ciascun stato di previsione della spesa,  possono
          essere disposte, tra capitoli, variazioni  compensative  di
          sola cassa, fatta  eccezione  per  i  pagamenti  effettuati
          mediante  l'emissione  di  ruoli  di  spesa  fissa,  previa
          verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  della  compatibilita'  delle   medesime   con   gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              «2. Le modalita' di  effettuazione  della  trasmissione
          delle  informazioni  di  cui  al  precedente   comma   rese
          disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
          l'Istat.». 
              Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 -quater , del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «3-quater. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307.».