IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas); Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare: il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo piu' ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti; il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualita', dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche; l'art. 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare: il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonche' altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricita', sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilita' di reddito; il considerando 25, il quale asserisce che: a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale; b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio; c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali e' essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali; d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo; e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato; f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, e' essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'art. 20 recante "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale" che prevede: al comma 1 che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi; al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale; b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alle rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovra' risultare coerente con criteri di fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano; e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano; h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorita', vincolanti fra le parti; i) stabiliscono le misure necessarie affinche' l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano; Vista la delibera ARG/gas 120/11, con la quale e' stato dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede, al comma 1, che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita': a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'art. 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorita' il compito di definire le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'art. 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 3 marzo n. 28 ed in particolare l'art. 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente."; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in particolare il comma 5-quater dell'art. 33, con il quale si dispone tra l'altro che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 33 recante "Disposizioni in materia di biocarburanti" come modificato dall'art. 34 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, ed in particolare i commi 5-quinquies e 5-sexies i quali dispongono, rispettivamente che: a) per evitare che il ricorso eccessivo ai biocarburanti da rifiuti e sottoprodotti possa ostacolare lo sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione, sia posto un tetto del 20% al loro utilizzo per soddisfare l'obbligo di miscelazione all'interno dei carburanti tradizionali; b) che dall'1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito GSE); Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" ed in particolare l'art. 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del metano non e' presente, nonche' norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita la qualita' del biometano; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008 , n. 110, regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, tenuto conto del decreto del Ministro dello sviluppo economico13 febbraio 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 recante attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento; Visto il mandato M/475 recante "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines", rilasciato al CEN dalla Commissione Europea, il 18 novembre 2010; Considerato che: il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra; che e' quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano; nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, e' opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per autotrazione e, quindi, definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione e che, in tali casi, il biometano sia incentivato tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti; nella determinazione dell'incentivo per la produzione del biometano, qualora esso sia immesso nelle reti del gas naturale per utilizzi diversi dal trasporto, e' opportuno: a) considerare l'effetto di sostituzione che esso determina nell'utilizzo del metano e quindi fissare incentivi che riflettono il valore di detto combustibile sul mercato nazionale del gas naturale; b) stabilire condizioni volte, da un lato a limitare il valore degli incentivi in caso di eccessivi incrementi del prezzo del gas naturale e dall'altro a garantire un valore equo degli incentivi nei casi di eccessiva riduzione del prezzo del gas naturale ai fini della corretta copertura dei costi di investimento e di una equa remunerazione del capitale da parte dei soggetti investitori; c) tenere conto anche dell'evoluzione dei costi relativi alle tecnologie produttive, prevedendo la possibilita' di rideterminare, con cadenza periodica, l'entita' dell'incentivo stesso al fine di contenere gli oneri per i consumatori finali di gas naturale; Considerato che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualita' del biometano per uso autotrazione nonche' norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualita' del biometano; Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso la produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attivita' agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse; Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con gli strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012; Ritenuto opportuno prevedere specifiche modalita' per agevolare l'accesso e l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad alto rendimento che utilizzano biometano, per favorire l'avvio della relativa filiera; Ritenuto opportuno, in attesa della definizione, di una norma europea per le specifiche di qualita' del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale nonche' la possibilita' che i gestori delle citate reti possano, in conformita' con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio di detta immissione; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai sensi del presente decreto si intende per biometano il biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorita' con la delibera di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed e' quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione: a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale; b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione; c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 2. Ai fini del presente decreto, per data di entrata in esercizio di un impianto a biometano di cui a ciascuna delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende: a) per gli impianti di cui alla lettera a): la data di primo funzionamento in collegamento con la rete elettrica con alimentazione a biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; nel caso in cui il biometano sia trasportato all'impianto di produzione elettrica attraverso la rete del gas naturale, tale data non puo' essere antecedente alla data di decorrenza del contratto bilaterale di fornitura del biometano al soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica; b) per gli impianti di cui alla lettera b): la data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 nei casi di cui all'art. 4, comma 1 ovvero, nei casi di cui all'art. 4 comma 7, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1; c) per gli impianti di cui alla lettera c): la data di prima immissione del biometano nella rete del gas naturale, attestata dal gestore della rete del gas naturale con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2. 3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, e include in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (nel seguito anche: reti di trasporto e distribuzione), altre reti di trasporto, i sistemi di trasporto mediante carri bombolai e i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, che ad uso privato, compreso l'uso agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione. 4. Per capacita' produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) e' la quantita' di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar). 5. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti realizzati sul territorio nazionale, entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto si intende un impianto in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, ovvero del gas di discarica o dei gas residuati dai processi di depurazione, sono di nuova realizzazione. 6. Il presente decreto si applica altresi', nei limiti di cui all'art. 6, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, ubicati sul territorio nazionale, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano. 7. Il presente decreto si applica agli impianti di cui ai commi 5 e 6, che entrano in esercizio entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. 8. Relativamente al presente decreto resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte.