Art. 2 Connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione 1. Il soggetto produttore di biometano (di seguito "soggetto produttore") ha facolta' di immettere il biometano, anche tramite carri bombolai: a) nella rete di trasporto del gas naturale; b) nella rete di distribuzione del gas naturale; c) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione esistenti o da realizzare, anche utilizzando reti e serbatoi di stoccaggio ad essi dedicati. 2. Il soggetto produttore puo' richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti di distribuzione o di trasporto del gas naturale ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di trasporto o di distribuzione. A tal fine, nelle more delle deliberazioni dell'Autorita' in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni relative agli oneri di allacciamento, ivi comprese quelle relative alla parte di oneri non a carico del gestore delle citate reti. 3. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilita', per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' con la delibera di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonche' degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse. 4. Nelle more dell'emanazione della delibera di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'interno del 16 e 17 aprile 2008 recanti, rispettivamente, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8" e "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8" emanati ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare". 5. Le regole tecniche di cui al comma 4 devono essere rispettate anche nei casi di collegamento diretto dell'impianto di produzione di biometano agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Detto collegamento e' a carico dei soggetti interessati. 6. Ai fini di quanto previsto al comma 4, i soggetti gestori di reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale pubblicano, nei rispettivi Codici, i corrispettivi per la connessione alle proprie reti delle parti di reti realizzate dai soggetti produttori, stabiliti in base a criteri trasparenti e non discriminatori fissati dall'Autorita'. 7. Ai fini dell'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il soggetto produttore e' tenuto ad ottemperare a tutte le condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall'Autorita' e riportate nei Codici dei gestori di reti del gas naturale, con particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonche' alle caratteristiche del sistema di misura. 8. Al fine di incentivare la produzione del biometano e la sua immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, nella delibera di cui al comma 4 l'Autorita' provvede alla ripartizione dei costi di connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti tra il gestore di rete e il produttore di biometano, tenendo conto della complessiva finalita' di incentivazione del biometano di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.