Art. 2 
 
Connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e
  agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione 
  1. Il  soggetto  produttore  di  biometano  (di  seguito  "soggetto
produttore") ha facolta' di immettere  il  biometano,  anche  tramite
carri bombolai: 
    a) nella rete di trasporto del gas naturale; 
    b) nella rete di distribuzione del gas naturale; 
    c) in  impianti  di  distribuzione  di  metano  per  autotrazione
esistenti o da realizzare,  anche  utilizzando  reti  e  serbatoi  di
stoccaggio ad essi dedicati. 
  2.  Il  soggetto  produttore   puo'   richiedere   la   connessione
dell'impianto di produzione di biometano alle reti di distribuzione o
di trasporto del gas naturale ai sensi delle  disposizioni  contenute
nei rispettivi Codici di trasporto o di distribuzione.  A  tal  fine,
nelle more delle deliberazioni dell'Autorita' in attuazione dell'art.
20 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  si  applicano  le
disposizioni relative  agli  oneri  di  allacciamento,  ivi  comprese
quelle relative alla parte di oneri non a carico  del  gestore  delle
citate reti. 
  3. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f),  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  la  possibilita',  per  il
soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione
alle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale, nel rispetto
delle regole fissate dall'Autorita' con la delibera di  cui  all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,  nonche'
degli standard  tecnici  fissati  dai  soggetti  gestori  delle  reti
stesse. 
  4. Nelle more dell'emanazione della delibera di  cui  all'art.  20,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo  economico
di concerto col  Ministro  dell'interno  del  16  e  17  aprile  2008
recanti,  rispettivamente,  "Regola  tecnica  per  la  progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle  opere  e  dei
sistemi di distribuzione e di linee  dirette  del  gas  naturale  con
densita' non superiore a 0,8" e "Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere  e  degli
impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non  superiore  a
0,8" emanati ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, nonche' le disposizioni di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 19  febbraio  2007,  "Approvazione
della regola tecnica sulle caratteristiche  chimico-fisiche  e  sulla
presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare". 
  5. Le regole tecniche di cui al comma 4  devono  essere  rispettate
anche nei casi di collegamento diretto dell'impianto di produzione di
biometano agli impianti di distribuzione di metano per  autotrazione.
Detto collegamento e' a carico dei soggetti interessati. 
  6. Ai fini di quanto previsto al comma 4,  i  soggetti  gestori  di
reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale pubblicano, nei
rispettivi Codici, i corrispettivi per la  connessione  alle  proprie
reti  delle  parti  di  reti  realizzate  dai  soggetti   produttori,
stabiliti in base a criteri trasparenti e non discriminatori  fissati
dall'Autorita'. 
  7. Ai  fini  dell'immissione  del  biometano  nelle  reti  del  gas
naturale, il soggetto produttore e' tenuto ad ottemperare a tutte  le
condizioni tecniche e di sicurezza fissate dall'Autorita' e riportate
nei Codici dei gestori di reti  del  gas  naturale,  con  particolare
riferimento alla  pressione  di  immissione,  alla  composizione,  al
potere calorifico e alla odorizzazione del  biometano,  nonche'  alle
caratteristiche del sistema di misura. 
  8. Al fine di incentivare la produzione  del  biometano  e  la  sua
immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas  naturale,
nella  delibera  di  cui  al  comma  4  l'Autorita'   provvede   alla
ripartizione dei costi di connessione dell'impianto di produzione  di
biometano alle reti tra  il  gestore  di  rete  e  il  produttore  di
biometano,   tenendo   conto   della   complessiva    finalita'    di
incentivazione del biometano di cui al decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28.