Art. 3 
 
 
Incentivazione del  biometano  immesso  nelle  reti  di  trasporto  e
                   distribuzione del gas naturale 
 
  1. Fatti salvi i commi 3 e 4, l'incentivo per il biometano  immesso
nelle  reti  di  trasporto  e  distribuzione  del  gas  naturale,   a
condizione, per gli impianti con capacita' produttiva superiore a 250
standard  metri  cubi/ora,  che  il  titolo   autorizzativo   preveda
espressamente un impiego di sottoprodotti, cosi' come definiti  nella
tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di
almeno il 50% in peso, e' pari alla differenza  tra  i  seguenti  due
valori espressi in €/MWh con indicazione di due cifre decimali: 
    a)  il  doppio  del  prezzo  medio  annuale  del  gas   naturale,
riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento  del  gas  naturale
gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito "GME"); 
    b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo  mercato
di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del
biometano nella rete. 
  A tali fini, il GME effettua  apposite  comunicazioni  sul  proprio
sito internet.  Con  successiva  comunicazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico, da  pubblicare  sul  proprio  sito  internet,  lo
specifico valore di cui alla lettera b) puo'  essere  sostituito  dal
prezzo medio mensile del  gas  naturale  riscontrato  nel  mercato  a
termine del gas naturale gestito dal GME. 
  2. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto per un periodo pari
a  20  anni  a  decorrere  dalla  data  di   entrata   in   esercizio
dell'impianto. Il GSE eroga tale incentivo a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas  naturale  definite  dall'Autorita',
sulla base delle quantita' del biometano immesso in rete, certificate
e trasmesse al GSE da parte del gestore  delle  infrastrutture  della
rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell'attivita'
di certificazione delle immissioni  in  rete  definito  dalla  stessa
Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 1. A tal fine il gestore delle
infrastrutture  della  rete  del  gas  naturale   rilascia   apposita
dichiarazione che il soggetto produttore invia al GSE  attestante  la
data di prima immissione del biometano nelle citate infrastrutture. 
  3. In alternativa alla vendita diretta sul mercato e  limitatamente
agli impianti con capacita' produttiva  fino  a  500  standard  metri
cubi/ora, il soggetto  produttore  puo'  optare  per  il  ritiro  del
biometano da parte del GSE a un prezzo pari al valore di cui al comma
1, lettera a), con le variazioni di cui  al  comma  4  e  l'eventuale
maggiorazione di cui al comma 5. A tal fine, il  soggetto  produttore
invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE, sulla  base
di uno  standard  definito  dallo  stesso  GSE,  il  quale  vende  il
biometano ritirato sul mercato del gas naturale, previa  abilitazione
ad operare al punto di scambio virtuale. 
  4. Al  fine  di  commisurare  il  valore  dell'incentivo  ai  costi
effettivi di produzione del biometano, in particolare  tenendo  conto
anche dei costi relativi  alle  diverse  dimensioni  degli  impianti,
l'incentivo determinato con le modalita' di cui al comma 1  e'  cosi'
modulato: 
    a) e' incrementato del 10% per impianti con  taglie  fino  a  500
standard metri cubi/ora di capacita' produttiva; 
    b) non subisce variazioni per impianti da  501  a  1000  standard
metri cubi/ora di capacita' produttiva; 
    c) e' ridotto del 10% per  impianti  oltre  1000  standard  metri
cubi/ora di capacita' produttiva. 
  5. Il valore dell'incentivo di cui  al  comma  1,  come  risultante
dall'applicazione delle variazioni di cui al comma 4, e' incrementato
del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da
sottoprodotti, cosi' come definiti nella tabella  1A  del  decreto  6
luglio 2012, e rifiuti. 
  6. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di
produzione  e  immissione  in  rete  del  biometano   sia   positivo,
l'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto,  sulla  base
delle  misure  trasmesse  al  GSE  da   parte   del   gestore   delle
infrastrutture della  rete  del  gas  naturale  ovvero  dal  soggetto
responsabile dell'attivita' di  certificazione  delle  immissioni  in
rete definito dalla stessa Autorita', sul biometano al  netto  dei  i
consumi  energetici  dell'impianto,  individuati,  anche  in  maniera
forfettaria,  con  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  ogni   anno,
riportati in MWh fisici, e applicabili agli impianti che  entrano  in
esercizio successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
delibera della stessa Autorita'. In sede di  prima  applicazione,  la
predetta delibera e' emanata entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.