Art. 3 Incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale 1. Fatti salvi i commi 3 e 4, l'incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, a condizione, per gli impianti con capacita' produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego di sottoprodotti, cosi' come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso, e' pari alla differenza tra i seguenti due valori espressi in €/MWh con indicazione di due cifre decimali: a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito "GME"); b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete. A tali fini, il GME effettua apposite comunicazioni sul proprio sito internet. Con successiva comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul proprio sito internet, lo specifico valore di cui alla lettera b) puo' essere sostituito dal prezzo medio mensile del gas naturale riscontrato nel mercato a termine del gas naturale gestito dal GME. 2. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto per un periodo pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il GSE eroga tale incentivo a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall'Autorita', sulla base delle quantita' del biometano immesso in rete, certificate e trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell'attivita' di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 1. A tal fine il gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale rilascia apposita dichiarazione che il soggetto produttore invia al GSE attestante la data di prima immissione del biometano nelle citate infrastrutture. 3. In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacita' produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il soggetto produttore puo' optare per il ritiro del biometano da parte del GSE a un prezzo pari al valore di cui al comma 1, lettera a), con le variazioni di cui al comma 4 e l'eventuale maggiorazione di cui al comma 5. A tal fine, il soggetto produttore invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE, sulla base di uno standard definito dallo stesso GSE, il quale vende il biometano ritirato sul mercato del gas naturale, previa abilitazione ad operare al punto di scambio virtuale. 4. Al fine di commisurare il valore dell'incentivo ai costi effettivi di produzione del biometano, in particolare tenendo conto anche dei costi relativi alle diverse dimensioni degli impianti, l'incentivo determinato con le modalita' di cui al comma 1 e' cosi' modulato: a) e' incrementato del 10% per impianti con taglie fino a 500 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva; b) non subisce variazioni per impianti da 501 a 1000 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva; c) e' ridotto del 10% per impianti oltre 1000 standard metri cubi/ora di capacita' produttiva. 5. Il valore dell'incentivo di cui al comma 1, come risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al comma 4, e' incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, cosi' come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e rifiuti. 6. Al fine di assicurare che il bilancio energetico del processo di produzione e immissione in rete del biometano sia positivo, l'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto, sulla base delle misure trasmesse al GSE da parte del gestore delle infrastrutture della rete del gas naturale ovvero dal soggetto responsabile dell'attivita' di certificazione delle immissioni in rete definito dalla stessa Autorita', sul biometano al netto dei i consumi energetici dell'impianto, individuati, anche in maniera forfettaria, con modalita' stabilite dall'Autorita' ogni anno, riportati in MWh fisici, e applicabili agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della delibera della stessa Autorita'. In sede di prima applicazione, la predetta delibera e' emanata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.