Art. 4 
 
 
Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella  rete  del
                            gas naturale 
 
  1. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del  gas
naturale ed utilizzato per i  trasporti  e'  incentivato  tramite  il
rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un
periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio,  di
certificati di immissione in  consumo  di  biocarburanti  di  cui  al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con  le
modalita' di cui  allo  stesso  decreto  e  tenuto  conto  di  quanto
disposto ai successivi commi. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto  produttore  deve
sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano  con
il  soggetto  che  immette  in   consumo   il   biometano   ai   fini
dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto citato  allo  stesso
comma  1.  Tale  contratto,  che  definisce  anche  la  quota   parte
dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  da  riconoscere  al   soggetto
produttore e specifica la durata della fornitura  del  biometano,  e'
inviato in copia al GSE che puo' disporre i relativi controlli. 
  3. La maggiorazione di  cui  all'art.  33,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'  riconosciuta  al  biometano
prodotto da: 
    a) frazione biodegradabile  dei  rifiuti  urbani  a  valle  della
raccolta differenziata; 
    b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non  presentino  altra  utilita'
produttiva o  commerciale  al  di  fuori  del  loro  impiego  per  la
produzione  di  carburanti  o  a  fini  energetici,  come   definiti,
individuati e tracciati ai sensi del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    c) alghe e materie di origine non  alimentare,  intentendosi  per
tali ultime, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto  legislativo
28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012; 
    d) in  attuazione  dell'art.  33,  comma  5-quater,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella
1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,
fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Resta fermo quanto previsto all'art. 33, comma 5-quinquies,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  5. Ai  fini  della  verifica  della  sostenibilita'  del  biometano
immesso nei trasporti ai sensi del presente articolo, nonche' ai fini
del riconoscimento della maggiorazione riconosciuta  sulla  base  del
comma 3, si applica il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  23  gennaio  2012  e  successive
modifiche e integrazioni,  secondo  linee  guida  specifiche  per  il
biometano, definite  dal  Comitato  Termotecnico  Italiano  entro  60
giorni dalla di entrata in vigore del presente  decreto.  Si  applica
altresi' il comma 6 del presente articolo. 
  6. La maggiorazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a  condizione
che l'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  dell'impianto
di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo
esclusivo di una o piu' delle materie elencate alle lettere da  a)  a
d) del medesimo comma 3. Nei  casi  di  impianti  con  autorizzazione
all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo
delle biomasse di cui al comma 3, in codigestione con altri  prodotti
di origine biologica,  questi  ultimi  in  percentuale  comunque  non
superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33,  comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  viene  riconosciuta
sul 70% della produzione di biometano. Ai fini di quanto disposto  al
precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima  e'
eseguita  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, o da altro soggetto  dal  Ministero  stesso  indicato.  Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  predispone
una procedura semplificata che  prevede  comunque  la  verifica,  con
riferimento  all'anno  solare,  delle   quantita'   di   prodotto   e
sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione
di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le
modalita' dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo
costo a carico dei produttori di biometano. 
  7. I certificati di immissione in consumo rilasciati ai  sensi  del
presente articolo sono utilizzabili ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio  2006,
n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81
e successive modificazioni. 
  8. In aggiunta all'incentivazione di cui al comma  1,  il  soggetto
produttore  che,  senza  utilizzo  della  rete  di  trasporto  e   di
distribuzione del gas naturale, immette  il  biometano  in  un  nuovo
impianto di distribuzione di metano  per  autotrazione  realizzato  a
proprie spese e con data di primo collaudo successiva  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ha diritto, per un periodo  di
10 anni decorrenti dalla data di entrata in  esercizio  dell'impianto
di distribuzione, al rilascio di certificati di immissione in consumo
di biocarburanti di cui  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110  e  successive
modifiche e integrazioni, con una maggiorazione del 50%.