Art. 4 Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale 1. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti e' incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con le modalita' di cui allo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto ai successivi commi. 2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto produttore deve sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che immette in consumo il biometano ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto citato allo stesso comma 1. Tale contratto, che definisce anche la quota parte dell'incentivo di cui al comma 1 da riconoscere al soggetto produttore e specifica la durata della fornitura del biometano, e' inviato in copia al GSE che puo' disporre i relativi controlli. 3. La maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' riconosciuta al biometano prodotto da: a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) alghe e materie di origine non alimentare, intentendosi per tali ultime, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; d) in attuazione dell'art. 33, comma 5-quater, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Resta fermo quanto previsto all'art. 33, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 5. Ai fini della verifica della sostenibilita' del biometano immesso nei trasporti ai sensi del presente articolo, nonche' ai fini del riconoscimento della maggiorazione riconosciuta sulla base del comma 3, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo linee guida specifiche per il biometano, definite dal Comitato Termotecnico Italiano entro 60 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Si applica altresi' il comma 6 del presente articolo. 6. La maggiorazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o piu' delle materie elencate alle lettere da a) a d) del medesimo comma 3. Nei casi di impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui al comma 3, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima e' eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. 7. I certificati di immissione in consumo rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni. 8. In aggiunta all'incentivazione di cui al comma 1, il soggetto produttore che, senza utilizzo della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale, immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione realizzato a proprie spese e con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ha diritto, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, al rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modifiche e integrazioni, con una maggiorazione del 50%.