Art. 5 Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento 1. Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento e' incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, con le modalita' e le condizioni ivi previste, salvo quanto disposto ai commi successivi. 2. Qualora il biometano sia utilizzato in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas naturale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Il soggetto produttore deve, inoltre, sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica. Tale contratto, che specifica anche la durata della fornitura del biometano, e' inviato in copia al GSE che puo' disporre i relativi controlli. 3. Ai fini della determinazione dell'energia elettrica netta incentivabile prodotta ed immessa in rete dall'impianto di produzione in cogenerazione, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, inclusi i servizi dell'impianto di produzione del biometano, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012 in materia di servizi ausiliari. 4. Per l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo, trovano in particolare attuazione i commi 4 e 5 dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. Non si applica l'art. 26 del citato decreto. 5. Gli impianti che accedono agli incentivi ai sensi del presente decreto sono sottoposti alle procedure di aste e registri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e il relativo costo di incentivazione concorre al tetto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto. 6. Ai soli fini del presente decreto, il coefficiente di gradazione D di cui all'allegato 2, parte II, paragrafo 6.7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e' posto pari a 1 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia non oltre 12 mesi la data di entrata in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido. Lo stesso coefficiente e' posto pari a 0,5 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto ibrido sia successiva di oltre 12 mesi la data di entrata in esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido.