Art. 6 Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione esistenti 1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 5 sono riconosciuti in misura pari al 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto e in misura pari al 70% per i casi di cui all'art. 4, anche nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che, successivamente a tale data: a) siano riconvertiti completamente alla produzione di biometano; b) utilizzino parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di incremento della capacita' di produzione, per la produzione di biometano. 2. Il periodo di diritto agli incentivi di cui al comma 1 e' pari a: a) al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti qualora l'impianto da riconvertire non benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni qualora l'impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica. 3. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'incentivo, agli impianti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo, nel caso di produzione di biometano per autotrazione, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 3 e' riconosciuta a condizione che la sola autorizzazione all'esercizio dell'impianto contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o piu' delle materie elencate alle lettere da a) a d) dell'art. 4, comma 3.