Art. 6 
 
 
Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica,  gas  residuati
                dai processi di depurazione esistenti 
 
  1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 5  sono  riconosciuti  in
misura pari  al  40%  degli  incentivi  spettanti  all'analogo  nuovo
impianto e in misura pari al 70% per i casi di cui all'art. 4,  anche
nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a  biogas,  gas
di discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  gia'  in
esercizio alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  che,
successivamente a tale data: 
    a) siano riconvertiti completamente alla produzione di biometano; 
    b) utilizzino parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di
incremento della  capacita'  di  produzione,  per  la  produzione  di
biometano. 
  2. Il periodo di diritto agli incentivi di cui al comma 1  e'  pari
a: 
    a) al periodo di diritto  spettante  ai  nuovi  impianti  qualora
l'impianto  da  riconvertire  non  benefici  di  incentivi   per   la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; 
    b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione
di energia elettrica incrementato di cinque anni  qualora  l'impianto
da riconvertire benefici di incentivi per la  produzione  di  energia
elettrica. 
  3. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'incentivo, agli
impianti di cui al presente articolo  si  applicano  le  disposizioni
relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di  cui
al presente  articolo,  nel  caso  di  produzione  di  biometano  per
autotrazione,  la  maggiorazione  di  cui  all'art.  4,  comma  3  e'
riconosciuta a condizione che la  sola  autorizzazione  all'esercizio
dell'impianto contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di
una o piu' delle materie elencate alle lettere da a) a  d)  dell'art.
4, comma 3.