Art. 7 Procedura di qualifica 1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto, puo' presentare domanda al GSE per il riconoscimento ai suddetti impianti della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) materie utilizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacita' produttiva e destinazione del biometano, comprensiva dei punti identificativi di immissione in rete, f) data di entrata in esercizio, g) producibilita' attesa, h) quantificazione degli autoconsumi, i) tipo di incentivazione richiesta. 2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilita' agli incentivi, e deve essere corredata da: a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto; b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e immissione in rete del biometano; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o degli impianti, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso sito di produzione del biometano, ovvero, negli altri casi, agli uffici comunali ai sensi del DPR n. 447/1998. 3. Il GSE valuta la domanda determinando in via presuntiva l'energia incentivata, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 giorni dal ricevimento. 4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio. 5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita' qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'. 6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta' del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'intervento entro tre anni dall'ottenimento della qualifica. 7. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari a 500 euro.