Art. 8 Disposizioni transitorie e varie 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita': a) stabilisce le modalita' di misurazione della quantita' di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, ed identifica le modalita' e il soggetto responsabile per l'attivita' di certificazione e misurazione della quantita' di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5; b) stabilisce, per i casi di cui all'art. 4, le modalita' di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile; c) stabilisce le modalita' con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'art. 3, ivi inclusi gli eventuali oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale. 2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di cui al comma 1 ovvero dalla data di pubblicazione, se successiva, delle linee guida di cui all'art. 4, comma 5, il GSE pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5. 3. Gli incentivi di cui all'art. 4 sono rilasciati con le modalita' previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, tenuto conto di quanto disposto all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4. Il GSE effettua controlli sugli impianti di cui agli articoli 3 e 5 ai fini della verifica dell'effettivo diritto agli incentivi. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi dell'art. 4 sono eseguiti dallo stesso GSE, sulla base dell'art. 33, comma 5 sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 5. Per gli incentivi di cui al presente decreto trova applicazione l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti ammessi agli incentivi ai sensi del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, della ubicazione e capacita' produttiva degli impianti e della quantita' di biometano impiegata per ciascuna delle finalita' di cui agli articoli da 3 a 6. 7. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia. 8. Ferma restando la durata di incentivazione inizialmente fissata, al soggetto produttore e' concessa la possibilita', nel corso della vita dell'impianto e comunque per non piu' di tre volte, di optare per un meccanismo di incentivazione, di cui al presente decreto, diverso da quello precedentemente prescelto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene formulata apposita richiesta al GSE. Il GSE valuta la richiesta e comunica l'esito al produttore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 9. Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualita' del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le immissioni di biometano nelle reti del gas naturale sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti. Sono escluse le immissioni nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati. Resta ferma la possibilita' che i gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale di imporre, in conformita' con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.