Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e varie 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita': 
    a) stabilisce le modalita'  di  misurazione  della  quantita'  di
biometano immesso nella rete del gas  naturale  di  cui  all'art.  1,
comma 3, ed identifica le modalita' e il  soggetto  responsabile  per
l'attivita'  di  certificazione  e  misurazione  della  quantita'  di
biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5; 
    b) stabilisce, per i casi di cui  all'art.  4,  le  modalita'  di
determinazione della data di entrata in esercizio  e  di  misurazione
del biometano immesso in consumo e incentivabile; 
    c)  stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  le   risorse   per
l'incentivazione di cui all'art. 3, ivi inclusi gli  eventuali  oneri
di cui al comma 3 del  medesimo  articolo,  trovano  copertura  sulle
tariffe di trasporto del gas naturale. 
  2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione  dell'ultimo
provvedimento di cui al comma 1 ovvero dalla data  di  pubblicazione,
se successiva, delle linee guida di cui all'art. 4, comma 5,  il  GSE
pubblica le procedure applicative per  la  richiesta  e  il  rilascio
degli incentivi di sua competenza, di cui agli articoli 3 e 5. 
  3. Gli incentivi di cui all'art. 4 sono rilasciati con le modalita'
previste  dal  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, tenuto conto di quanto
disposto all'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. 
  4. Il GSE effettua controlli sugli impianti di cui agli articoli  3
e 5 ai fini della verifica dell'effettivo diritto agli  incentivi.  I
controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla  relativa
immissione in consumo ai sensi dell'art. 4 sono eseguiti dallo stesso
GSE, sulla base dell'art. 33, comma 5 sexies, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28. 
  5. Per gli incentivi di cui al presente decreto trova  applicazione
l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e  aggiorna  semestralmente,
un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti  ammessi  agli
incentivi  ai  sensi  del  presente  decreto,   l'indicazione   della
tipologia delle materie impiegate per  la  produzione  di  biometano,
della ubicazione  e  capacita'  produttiva  degli  impianti  e  della
quantita' di biometano impiegata per ciascuna delle finalita' di  cui
agli articoli da 3 a 6. 
  7.  Il  GSE  provvede  altresi'  a  sviluppare,   aggiornandolo   e
rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui  sistemi
di  incentivazione  del  biometano  adottati  nei  principali   Paesi
europei,  che  raffronti,  inoltre,  i  costi  di   generazione   nei
principali Paesi europei e in Italia. 
  8. Ferma restando la durata di incentivazione inizialmente fissata,
al soggetto produttore e' concessa la possibilita', nel  corso  della
vita dell'impianto e comunque per non piu' di tre  volte,  di  optare
per un meccanismo di incentivazione,  di  cui  al  presente  decreto,
diverso da quello precedentemente prescelto, con  decorrenza  dal  1°
gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  viene  formulata
apposita richiesta al GSE. Il GSE  valuta  la  richiesta  e  comunica
l'esito al produttore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta
medesima. 
  9. Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee  per  le
specifiche di qualita' del biometano per  uso  autotrazione  e  delle
specifiche tecniche europee  per  l'immissione  del  biometano  nelle
reti, da emanarsi da parte del CEN in attuazione  del  mandato  M/475
CE, al fine di garantire la salute  delle  popolazioni  e  l'ottimale
funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della  presenza  nel
biometano di componenti dannosi quali il monossido di  carbonio  e  i
silossani, le immissioni di biometano nelle  reti  del  gas  naturale
sono consentite al solo biometano ottenuto  da  biogas  derivante  da
digestione anaerobica di prodotti  biologici  e  sottoprodotti.  Sono
escluse le immissioni nella rete  del  gas  naturale,  come  definita
all'art. 1, comma 3, del biometano derivante da biogas  prodotto  per
via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse,  da
gas di discarica e da gas residuati dai processi di  depurazione,  da
fanghi, da rifiuti  urbani  e  non  urbani  indifferenziati  e  dalla
frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti  urbani  e  non
urbani indifferenziati. Resta ferma la  possibilita'  che  i  gestori
delle reti di  trasporto  e  di  distribuzione  di  gas  naturale  di
imporre, in conformita' con la normativa vigente, condizioni  per  il
monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela
della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.