Art. 9 
 
 
               Disposizioni finali, entrata in vigore 
 
  1.  Nel  caso  di  impianti  per  la  produzione  di  biometano  di
proprieta' di imprese agricole, singole ed associate,  gli  incentivi
di cui ai precedenti articoli sono  cumulabili  con  altri  incentivi
pubblici per la realizzazione degli impianti sia in  conto  interesse
che  in   conto   capitale   non   eccedenti   il   40%   del   costo
dell'investimento. 
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 dicembre 2013 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                               Orlando 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole, 
                       alimentari e forestali 
                             De Girolamo