Art. 9 Disposizioni finali, entrata in vigore 1. Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprieta' di imprese agricole, singole ed associate, gli incentivi di cui ai precedenti articoli sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali De Girolamo