IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
"Codice delle assicurazioni private"; 
  Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il  comma
2, ai sensi del quale il Ministro  delle  attivita'  produttive  (ora
dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le  condizioni
e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto  del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  Sviluppo  economico
determina  con  proprio   decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di  garanzia
per le vittime  della  caccia"  nell'esercizio  2012,  trasmesso  dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 0115835/13 del 19  luglio  2013,
nella quale si rappresenta l'opportunita'  di  mantenere  per  l'anno
2014 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo
determinata per l'anno 2013, pari a quella  massima  legislativamente
prevista; 
  Visto il provvedimento n. 11 del  31  ottobre  2013,  dell'IVASS  -
Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  -  concernente  la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014; 
  Ravvisata, pertanto,  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2014
l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari  a  quella  massima
legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il   contributo   che   le   imprese   autorizzate    all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare  per  l'anno  2014  alla  CONSAP  -  Concessionaria   servizi
assicurativi pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  "Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia" e' determinato nella misura del
5% dei  premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri  di  gestione  stabilita  con  provvedimento
IVASS di cui in premessa.