Art. 2
Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario
1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione
di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese»,
nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni
generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come
destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1°
gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenzario rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i
seguenti dati:
a) denominazione;
b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
c) riferimento normativo;
d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.
4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33
del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che
introduce un nuovo obbligo.