Art. 2 
 
 
       Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario 
 
  1. Il responsabile della trasparenza pubblica  le  informazioni  di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area  denominata  «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno  della  sotto-sezione
di secondo livello  «Oneri  informativi  per  cittadini  e  imprese»,
nell'ambito  della  sotto-sezione  di  primo  livello   «Disposizioni
generali»  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,   di   cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2.  Per  facilitare  l'accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono  distinte  tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno  come
destinatari  le  imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia  degli  obblighi  stessi.  Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenute  a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio  o  del  1°
gennaio, pubblicano le  informazioni  dello  scadenzario  rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle  altre  date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3.  Per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  sono  indicati  i
seguenti dati: 
  a) denominazione; 
  b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
  c) riferimento normativo; 
  d) collegamento alla pagina del  sito  contenente  le  informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 
  4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.  33
del  2013,   le   amministrazioni   aggiornano   tempestivamente   lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento  che
introduce un nuovo obbligo.