Art. 4 
 
 
                     Fase di prima applicazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, creano sul  proprio  sito  web  istituzionale  l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1,  contestualmente
alla  pubblicazione  degli  scadenzari,  comunicano  gli  stessi   al
Dipartimento della funzione pubblica  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo art. 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171