Art. 4
Fase di prima applicazione
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente
alla pubblicazione degli scadenzari, comunicano gli stessi al
Dipartimento della funzione pubblica con le modalita' di cui al
medesimo art. 3.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171