IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                            DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70,  pubblicata  nella  Gazzetta
ufficiale  31  gennaio  1994,   n.   24,   recante   norme   per   la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70,
secondo cui, in attesa dell'emanazione  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge,  il
modello unico di  dichiarazione  e'  adottato  con  riferimento  agli
obblighi  di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di  denuncia  o  di
notificazione previsti dalle leggi,  dai  decreti  e  dalle  relative
norme di attuazione di cui alla  tabella  A  allegata  alla  medesima
legge; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge n. 70  del  1994,  che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n. 70 del  1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dispone,
con  proprio  decreto,  gli  aggiornamenti  del  modello   unico   di
dichiarazione; 
  Visto altresi', l'art. 2, della predetta legge n. 70 del 1994,  che
prevede che il modello unico  di  dichiarazione  e'  presentato  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per  territorio,  la  quale  provvede  a  trasmetterlo  alle  diverse
amministrazioni  per  le  parti  di  rispettiva  competenza,  nonche'
all'Unioncamere; 
  Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.
39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1993, n.  42,  in
materia di sistemi informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
pubbliche ed, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, che  prevede
la predisposizione,  di  norma,  degli  atti  amministrativi  tramite
sistemi informativi automatizzati, nonche'  la  determinazione  delle
cautele necessarie per la  validita'  delle  connesse  operazioni  di
immissione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati  e  documenti  e
l'individuazione delle relative responsabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n.  42,
recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 23  gennaio  2002,  n.  10  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della
direttiva 1999/93/Ce per la firma elettronica; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  pubblicato
nella  Gazzetta  ufficiale  7  agosto  2003,  n.   182,   concernente
l'attuazione della direttiva 2000/53/Ce  relativa  ai  veicoli  fuori
uso; 
  Visto il decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151,  che  reca
"Attuazione della direttiva 2002/95/Ce, della direttiva 2002/96/Ce  e
della direttiva 2003/108/Ce,  relative  alla  riduzione  dell'uso  di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo  smaltimento  dei  rifiuti"  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale 29 luglio 2005, n. 175; 
  Visto il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  che  reca
"Attuazione  della  direttiva  2003/4/Ce  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale" pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  23
settembre 2005, n. 222; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme
in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni  ed  in
particolare l'art. 189; 
  Visti i commi 3, 4 e 5, del citato art. 189,  relativi  all'obbligo
di comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche  qualitative
dei rifiuti per i soggetti ivi indicati  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
  Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal  decreto  legislativo  3  dicembre
2010 n. 205, entreranno in  vigore  con  la  piena  operativita'  del
Sistema di controllo della Tracciabilita'  dei  Rifiuti  (SISTRI)  ai
sensi dell'art. 16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  da  ultimo
richiamato; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
che prevede altresi' l'obbligo di comunicazione da  parte  di  CONAI,
con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  dei
dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun  materiale
e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche',  per  ciascun
materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e  dei  rifiuti
di  imballaggio  riciclati  e  recuperati  provenienti  dal   mercato
nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  188/2008   "Attuazione   della
direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,  accumulatori  e   relativi
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE"; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  333/2011  recante   i   criteri   che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati  rifiuti  ai  sensi  della   direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  1179/2012  recante  i   criteri   che
determinano quando i rottami di vetro cessano di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  715/2013  recante   i   criteri   che
determinano quando i rottami di rame cessano  di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la decisione 753/2011 che istituisce regole  e  modalita'  di
calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi  di  cui  all'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Considerata la decisione 738/2000/CE  concernente  un  questionario
per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Considerata la decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario
da utilizzare  per  le  relazioni  concernenti  l'applicazione  della
direttiva  2000/76/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
sull'incenerimento dei rifiuti; 
  Visto l'art. 11, del decreto legge, n.  101  del  31  agosto  2013,
convertito in legge 30 ottobre 2013,  n.  125  recante  "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni" che  introduce  modifiche  al  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2012, pubblicato nel  Supplemento  ordinario,  n.  283  alla
Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 303 del  30  dicembre  2011,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il  vigente  modello  unico   di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto; 
  Considerata la necessita' di adottare un modello  di  dichiarazione
ambientale (MUD) che consente di acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art.  189  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell'ambiente,  della
tutela del territorio  e  del  mare,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'Interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2012,  e'  sostituito  dal
modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista  dalla  legge  25
gennaio 1994, n. 70 e cioe' entro il 30  aprile  di  ogni  anno,  con
riferimento  all'anno  precedente  e  sino  alla  piena  entrata   in
operativita'  del  Sistema  di  controllo  della  Tracciabilita'  dei
Rifiuti (SISTRI).