IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione; Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 273 del 22 novembre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota d'ingresso di 13.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, cui si aggiunge la quota di 4.000 lavoratori non comunitari gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, per una quota complessiva pari a 17.850 lavoratori non comunitari autorizzata nell'anno 2012 per il lavoro non stagionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale; Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2013 una quota di ingresso di lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana; Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013; Ravvisata l'esigenza di consentire, gia' dal corrente anno, l'ingresso in Italia di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato; Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2013, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e 16 ottobre 2012, sopra richiamati; Decreta: Art. 1 Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2013, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unita', per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.