Art. 2 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. E' consentito l'ingresso in Italia, nei limiti della quota complessiva indicata all'art. 1, di 200 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato non stagionale. Le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno e quelle relative alla presentazione delle istanze dei lavoratori non comunitari per esigenze riguardanti lo svolgimento dell'Esposizione Universale di Milano del 2015, saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede, citato in premessa.