Art. 2 
 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  2. E' consentito l'ingresso  in  Italia,  nei  limiti  della  quota
complessiva indicata all'art. 1,  di  200  lavoratori  cittadini  dei
Paesi  non  comunitari  partecipanti  all'Esposizione  Universale  di
Milano del 2015, per esigenze di lavoro subordinato  non  stagionale.
Le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno e  quelle  relative  alla
presentazione  delle  istanze  dei  lavoratori  non  comunitari   per
esigenze riguardanti lo svolgimento  dell'Esposizione  Universale  di
Milano del 2015, saranno definite con  apposita  circolare  congiunta
del Ministero  dell'Interno  e  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  dell'Accordo  di
Sede, citato in premessa.