Art. 3 
 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.300 cittadini stranieri
non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle   seguenti
categorie:  imprenditori  di  societa'  che  svolgono  attivita'   di
interesse   per   l'economia    italiana;    liberi    professionisti
riconducibili a professioni vigilate,  oppure  non  regolamentate  ma
rappresentative a livello nazionale e comprese negli  elenchi  curati
dalla Pubblica amministrazione; figure societarie,  di  societa'  non
cooperative,  espressamente  previste  dalla  normativa  vigente   in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale,  ingaggiati  da  enti  pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per  la  costituzione  di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17  dicembre  2012
n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla  stessa  legge  e  a
favore dei quali sia riconducibile un rapporto di  lavoro  di  natura
autonoma con l'impresa.