Art. 5 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. 2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.