Art. 7 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato previste dal  presente  decreto,
saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle  Province
autonome. 
  1.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma  restando  la
quota massima  prevista  dall'art.  1,  possono  essere  diversamente
ripartite dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2. 
    Roma, 25 novembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 9, foglio n. 308