Art. 7 1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome. 1. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2. Roma, 25 novembre 2013 Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 9, foglio n. 308