Art. 2 
 
  La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo
«ECEPA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma  4  dell'art.  14
della legge n.  526/99  con  provvedimento  dell'autorita'  nazionale
competente.