Art. 3 
 
  1.  L'organismo  autorizzato  «ECEPA»  non   puo'   modificare   la
denominazione e la compagine sociale, il proprio  statuto,  i  propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita',  le  modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione  «Coppa  di  Parma»,   cosi'   come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 
  2.   L'organismo   autorizzato   «ECEPA»   comunica   e   sottopone
all'approvazione  ministeriale   ogni   variazione   concernente   il
personale ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare oggettivamente  incompatibili  con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.