Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo  di  vigenza  dell'autorizzazione  «ECEPA»  restera'
iscritto nell'elenco degli organismi  privati  di  controllo  di  cui
all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno  che
non intervengano motivi ostativi alla  sua  iscrizione  nel  predetto
elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare «ECEPA» o proporre un  nuovo  soggetto  da
scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma
7, della legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ovvero  di  rinunciare
esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi  dell'art.  14,
comma 9, della citata legge. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione
«ECEPA» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari
che l'autorita' nazionale  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
decida di impartire.