Art. 2 Organizzazione del corso 1. Il corso di formazione, della durata non inferiore alle 300 ore per gli ufficiali di coperta e non inferiore alle 570 ore per gli Ufficiali di macchina, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A) per il settore coperta e B) per il settore macchina. 2. Il corso di formazione di cui all'art. 1 e' tenuto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che sono gia' autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del modulo di allineamento di cui al comma 3 degli artt. 3 e 12 del decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007oppure potra' essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006. 3. L'organizzazione, la progettazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate ad un Comitato tecnico-scientifico, costituito a cura del dirigente della struttura sede del corso e dallo stesso presieduto. Il Comitato e' composto dal presidente e da altri quattro membri di cui almeno due esperti di formazione negli specifici ambiti tecnico-scientifici. 4. Per ogni corso di formazione possono essere ammessi non piu' di 25 frequentatori. 5. Le dotazioni di laboratorio e i materiali didattici sono coerenti con quelli previsti dai modelli di corso IMO 7.01 e 7.02. 6. L'insegnamento nel corso di formazione e' affidato a docenti in possesso di abilitazione nelle classi di concorso delle discipline oggetto del corso e ad esperti qualificati con specifica esperienza maturata nel settore per almeno 5 anni. Il Comitato tecnico-scientifico procede all'individuazione dei docenti sulla base dell'esame del curriculum professionale presentato dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. La qualita' di componente del Comitato tecnico-scientifico e' incompatibile con lo svolgimento dell' attivita' di docenza.