Art. 3 
 
 
                         Valutazione finale 
 
  1. La valutazione delle competenze acquisite dal  frequentatore  e'
effettuata da una commissione a seguito di superamento  di  un  esame
che garantisca la  valutazione  oggettiva  del  raggiungimento  delle
conoscenze   e   della   capacita'   di   applicare    i    contenuti
dell'indottrinamento. 
  2. La commissione e' composta dai docenti del  corso  e  presieduta
dal presidente del Comitato tecnico scientifico ed e' integrata da un
rappresentante designato dal Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti. 
  3. L'esame finale si articola  in  una  prova  scritta,  una  prova
pratica  e  un  colloquio.  Per  ogni  prova  la  commissione  ha   a
disposizione 10 punti. L'esame e' superato con un punteggio minimo di
18/30, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. 
  4. All'esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato  il  corso
per un periodo non inferiore al 90% del monte ore totale. 
  5. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore e'  rilasciato
un attestato conforme al modello riportato  nell'allegato  C  per  il
settore coperta  e  nell'allegato  D  per  il  settore  macchina  del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 dicembre 2013 
 
                                    Il comandante generale: Angrisano