Art. 3 Valutazione finale 1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e' effettuata da una commissione a seguito di superamento di un esame che garantisca la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di applicare i contenuti dell'indottrinamento. 2. La commissione e' composta dai docenti del corso e presieduta dal presidente del Comitato tecnico scientifico ed e' integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. L'esame finale si articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la commissione ha a disposizione 10 punti. L'esame e' superato con un punteggio minimo di 18/30, con non meno di 6/10 in ciascuna prova. 4. All'esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% del monte ore totale. 5. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore e' rilasciato un attestato conforme al modello riportato nell'allegato C per il settore coperta e nell'allegato D per il settore macchina del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2013 Il comandante generale: Angrisano