Art. 2 Limiti dell'indebitamento Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2014, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 5%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri nel corso del 2014, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette. Inoltre, il Dipartimento del tesoro potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.