Art. 2 
 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee  guida
di cui al presente decreto  e  secondo  gli  obiettivi  dal  medesimo
indicati. 
  I titoli potranno  avere  qualunque  durata;  nella  determinazione
della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di  acquisire  il
gradimento dei mercati con quella di contenere il  costo  complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo  periodo,  considerata
l'esigenza  di  protezione  dal  rischio  di  rifinanziamento  e   di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni
di prestiti in modo che, al termine dell'anno  finanziario  2014,  la
quota dei titoli a breve termine si  attesti  tra  il  5%  e  il  15%
dell'ammontare  nominale  complessivo  dei   titoli   di   Stato   in
circolazione a quella data, la quota dei titoli  «nominali»  a  tasso
fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei  titoli  «nominali»  a  tasso
variabile tra il 5% e il 10%; inoltre, le quote  dei  titoli  «reali»
indicizzati all'inflazione e dei certificati del  tesoro  zero-coupon
non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 5%. Il  totale  dei
prestiti emessi sui mercati esteri nel corso del 2014, al  netto  dei
rimborsi, non dovra' eccedere  il  30%  del  totale  delle  emissioni
nette. 
  Inoltre, il Dipartimento  del  tesoro  potra'  effettuare,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.