Art. 8
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'ufficio
di gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in
forza del presente decreto, indicando i dati finanziari
caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
Il Dipartimento del tesoro dara' preventiva comunicazione al
Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel
presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al
Ministro stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni