Art. 3 3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, e' soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia. 5. L'organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attivita' svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.