Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido  nonanoico  come
unica  sostanza  attiva  e  che   rientrano   nella   categoria   dei
disinfettanti per aree private e aree  sanitarie  pubbliche  e  altri
biocidi, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, formano oggetto di nuova valutazione  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 30 settembre 2014, presentano  al  Ministero
della salute,  per  ogni  presidio  medico-chirurgico  per  il  quale
intendono ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come
prodotto biocida, una specifica  richiesta  corredata  di  tutti  gli
elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174
del 2000. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 174 del 2000,
entro il  30  settembre  2016,  procede  al  rilascio  di  una  nuova
autorizzazione    come    prodotto    biocida,    che     sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i  quali  alla  data  del  30  settembre  2014  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto  biocida,
si considerano revocate con decorrenza dal 31 marzo 2015 e i relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.