Art. 4 
 
  1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti  soggetti
a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  appartenenti  alla  categoria  dei
disinfettanti per aree private e aree  sanitarie  pubbliche  e  altri
biocidi  e  contenenti  come  principio  attivo  unicamente   l'acido
nonanoico, per i quali intendono ottenere il mutuo  riconoscimento  o
l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della
salute, entro il 30 settembre 2014, una specifica richiesta corredata
di tutti gli elementi previsti dagli  articoli  6  e  9  del  decreto
legislativo n. 174 del 2000. 
  2. I prodotti di  cui  al  comma  1,  per  i  quali  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa  entro  il  30
settembre 2014, non possono essere piu' prodotti a decorrere  dal  31
marzo 2015 e venduti o  ceduti  al  consumatore  finale  dopo  il  30
settembre 2015. 
  3. Il Ministero della salute, per i prodotti di  cui  al  comma  1,
verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 174 del 2000, procede, entro il 30 settembre 2016,  al
rilascio dell'autorizzazione come prodotto  biocida,  o  in  caso  di
esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in
ogni caso, le indicazioni riguardanti  la  commercializzazione  e  lo
smaltimento  dei  prodotti  gia'  presenti  sul  mercato  che  dovra'
avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano  ai
prodotti contenenti piu' principi attivi, qualora  uno  dei  principi
attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per  la
presentazione delle richieste e per la conseguente  valutazione  sono
quelli fissati dal Ministero della salute  in  conformita'  a  quanto
stabilito nella  direttiva  di  iscrizione  relativa  all'ultimo  dei
principi attivi valutati.